Decreto semplificazioni: le novità al codice dei contratti

Redazione 30/01/12
E’ attesa in queste ore la firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano al testo definitivo del decreto legge sulle semplificazioni, e, successivamente, la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, dall’analisi della bozza, è già possibile fare il punto sulle novità che il decreto apporta alla materia degli appalti pubblici.

Le modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 sono contenute nella sezione III, Capo III, Titolo I del decreto.

In particolare, nel Codice dei contratti viene introdotto l’articolo 6-bis rubricato come “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” con cui, allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa, viene istituita, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.

Si prevede anche la modifica del comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento“.

 

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