Fattura elettronica forfettari, prima scadenza il 13 luglio: cosa fare e sanzioni

Dal 1° luglio la fattura elettronica è obbligatoria anche per per i forfettari che nell’anno precedente hanno fatturato più di 25mila euro. Dal 2024 l’obbligo si applicherà a tutte le Partite Iva in regime forfettario senza il requisito del fatturato.

Con l’avvio dell’obbligo arriva anche la prima scadenza per quanto riguarda la fattura elettronica: entro il 13 luglio, infatti, dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio nazionale (SdI) le fatture emesse il 1° luglio.

È previsto tuttavia un periodo di tolleranza, per agevolare un passaggio graduale al nuovo adempimento. Come stabilito dal decreto PNRR infatti: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione».

Vediamo quindi quali sono gli obblighi per chi si affaccia per la prima volta alla fattura elettronica e quali sono le sanzioni in caso di inadempimento.

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Fattura elettronica forfettari: chi è obbligato

Come anticipato, il Decreto PNRR 2 recentemente convertito in legge ha eliminato l’esonero dall’obbligo della fattura elettronica per i forfettari. L’obbligo si è dapprima esteso ai soggetti in regime forfettario con un reddito relativo all’anno precedente superiore a 25 mila euro.

Dal 2024, invece, l’obbligo si estenderà a tutte le Partite Iva in regime forfettario. L’obbligo deriva dalla volontà dell’esecutivo di combattere l’evasione fiscale, rendendo conveniente chiedere la ricevuta fiscale, la fattura o lo scontrino.

Dunque, attraverso l’utilizzo della fatturazione elettronica l’Agenzia delle entrate potrà acquisire in tempo reale le informazioni relative alla fatturazione per il monitoraggio dei flussi di fatturazione e il mantenimento dei requisiti per rimanere nel regime di favore dei forfettari.

Fattura elettronica forfettari: quando va trasmessa

In base a quanto stabilito dal Decreto “Crescita” (Articolo 12-quinquies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), la fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa al SdI entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio) a cui il documento stesso si riferisce.

Nel documento andrà indicata anche la data di esecuzione dell’operazione. In base a quanto riportato sopra, quindi, c’è tempo fino al 13 luglio per trasmettere le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate il 1° luglio 2022, data a partire della quale è obbligatoria la fattura elettronica per i forfettari con reddito superiore a 25mila euro.

Come anticipato, il Decreto PNRR 2 prevede comunque un periodo transitorio, dal 1° luglio al 30 settembre 2022, durante il quale non sono previste sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica forfettari: invio differito

In alcuni casi, e in particolare per le:

  • fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
  • fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente;

è prevista la trasmissione della fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questi casi, precisa l’Agenzia delle Entrate, la fattura deve anche contenere l’indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce, e per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Fattura elettronica forfettari: sanzioni

Cosa succede se non si invia in tempo la fattura elettronica? È l’articolo 6 del DLgs. n. 471/97 a stabilire quali sono le sanzioni previste in questi casi. In particolare, si legge nel testo che:

Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

In caso di omessa o tardiva trasmissione della fattura elettronica è possibile ricorrere al cosiddetto “ravvedimento operoso“, usufruendo quindi di uno sconto sulla sanzione che dipende dai giorni di ritardo rispetto alla scadenza dell’adempimento.

Come visto in precedenza, fino al 30 settembre 2022 non sono previste sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché i canonici 12 giorni. Dal 1° ottobre i forfettari per i quali è scattato l’obbligo di fattura elettronica dovranno uniformarsi al calendario fiscale ordinario.

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Alessandro Sodano

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