Inoltre, passa da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di rateizzazione, ma il carico non potrà essere di nuovo rateizzato.
La decadenza dalla rateazione che interessa uno o più carichi non andrà a precludere al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Con la conclusione dell’iter di conversione in legge e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le misure sono entrate in vigore e Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso disponibili online i nuovi modelli per richiedere via PEC la rateizzazione semplificata fino a 120.000 euro, inoltre è possibile richiedere la rateizzazione direttamente online attraverso il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata e accessibile tramite SPID, CIE e CNS.
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Cartelle esattoriali: cosa prevede il Decreto Aiuti
L’articolo 15-bis del Decreto Aiuti modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, prevede la modifica del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito“, andandone a modificare l’articolo 19 che riguarda appunto la dilazione del pagamento delle cartelle esattoriali.
L’articolo originale prevede che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Con la modifica del Decreto Aiuti l’importo viene aumentato a 120.000 euro. Fino a questa cifra sarà quindi possibile richiedere la dilazione dei pagamenti senza necessità di provare l’obiettiva difficoltà.
Un’altra modifica riguarda il comma 3 dell’articolo 19, che viene così riscritto:
“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato.“
La norma attuale prevede che possa essere richiesta una nuova rateazione dopo la decadenza se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Questa possibilità viene eliminata, poiché viene chiaramente espresso che il carico non può essere nuovamente rateizzato, ma solo per le richieste di rateazione effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova legge.
Tuttavia, la nuova norma precisa che “la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza“.
Scarica il testo del Decreto Aiuti con le modifiche approvate
Cartelle esattoriali: rateizzazione per debiti separati
Con il nuovo emendamento, quindi, si potrà richiedere la rateazione per i singoli carichi, e non per l’intera cartella. Se una cartella contiene ad esempio 3 carichi diversi fino a 120.000 euro ognuno, sarà possibile richiedere tre diverse rateazioni, senza necessità di documentare la situazione di oggettiva difficoltà.
Sarà possibile richiedere fino a un massimo di 72 rate mensili. Resta ferma la possibilità di richiedere che il piano di rateazione preveda, al posto di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
In caso si arrivi al limite di 8 rate non pagate (anche non consecutive) scatta la decadenza dalla rateazione relativa a quel singolo carico, ma sarà possibile richiedere la rateazione degli altri carichi della cartella diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Cartelle esattoriali: come richiedere la nuova rateizzazione
Agenzia delle Entrate – Riscossione, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del DL Aiuti, ha aggiornato la procedura di rateizzazione mettendo a disposizione due nuovi moduli, uno per debiti fino a 120 mila euro e uno per debiti superiori a 120 mila euro, da inviare via PEC agli indirizzi riportati all’interno del modulo stesso.
Per i debiti di importo superiore a 120 mila euro sarà necessario allegare al modello anche la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
- Scarica il Modello R1 per debiti fino a 120 mila euro;
- Scarica il Modello R2 per debiti superiori a 120 mila euro.
In alternativa, per i debiti fino a 120 mila euro, è possibile utilizzare l’apposito servizio online “Rateizza adesso” disponibile all’interno dell’Area Riservata del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, raggiungibile a questo indirizzo.
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, si potrà accedere al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Quali sono le cartelle esattoriali coinvolte
L’articolo 15-bis del Decreto Aiuti prevede che le nuove disposizioni si applichino “esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto“.
Solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione quindi la norma inizierà la sua efficacia, ovvero a partire dal 16 luglio 2022. Questo vuol dire che, in caso di decadenza dai piani di rateazione la cui richiesta è stata effettuata entro tale data, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate, secondo quanto previsto dalla norma precedente.
Al nuovo piano di dilazione, però, si applicheranno le nuove disposizioni. Questo vuol dire che aumenta il numero di rate non pagate dopo le quali si decade, ma quando sarà intervenuta la decadenza non sarà più possibile richiedere una nuova dilazione.
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