Occhio al rispetto dei termini: in caso di mancato o carente versamento rispetto all’importo dovuto oppure in caso di versamento in ritardo le Entrate trasmettono al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo; la sanzione e gli interessi dovuti.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate, infatti, elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Da questa verifica scaturiscono due diversi elenchi – A e B – consultabili sul portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia stessa.
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica),
Esempio di elenco A:
- l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Quest’ultimo elenco può essere modificato e integrato dal contribuente, indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Si deve indicare sull’apposita funzionalità web del portale Fatture e corrispettivi l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
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Pagamento imposta di bollo su e-fatture: i codici tributo
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento, scrivendo l’importo nell’area riservata del contribuente del portale “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il pagamento deve essere effettuato in questo modo:
- indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
- Una volta inoltrato e confermato il pagamento, viene controllata la correttezza dell’IBAN, e consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata;
- Dopodiché ne verrà rilasciata una seconda, che certifica l’avvenuto pagamento.
In alternativa si può può pagare mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
In fase di versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatturesono questi i codici tributo da utilizzare:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 imposta di bollo – sanzioni
- 2526 imposta di bollo – interessi.
Le scadenze del pagamento imposta di bollo su E-fatture
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
Se invece l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
(Foto copertina: iStock/Jay Yuno)
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