L’assegno, spettante in presenza di determinati requisiti contributivi, è calcolato con il sistema misto retributivo e contributivo, al pari delle pensioni.
La stessa Legge numero 222 riconosce tuttavia un importo aggiuntivo per quegli assegni che sono al di sotto del trattamento minimo, i cui titolari non superano precisi limiti di reddito.
Tanto il trattamento minimo quanto le soglie reddituali sono soggetti ad aggiornamento annuale, comunicato dall’INPS con apposita circolare.
Analizziamo quindi in dettaglio cos’è e a chi spetta l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, alla luce dei valori di reddito e importo in vigore per l’anno 2022, resi noti con Circolare INPS del 28 febbraio scorso numero 33.
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Assegno Invalidità 2022: requisiti
Hanno diritto all’assegno ordinario i lavoratori:
- Dipendenti;
- Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- Iscritti alla gestione separata;
che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, a meno di un terzo ed in modo permanente.
È altresì necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (equivalenti a cinque anni di contribuzione ed assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione ed assicurazione) nei cinque anni precedenti la trasmissione della domanda.
Per accedere alla prestazione non è tuttavia obbligatorio interrompere l’attività lavorativa.
Assegno Invalidità 2022: importo
Eccezion fatta per il meccanismo dell’integrazione al minimo, l’importo dell’assegno di invalidità è calcolato con il sistema misto retributivo – contributivo.
Fanno eccezione coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. In tal caso il calcolo avviene con il sistema contributivo.
Durata dell’assegno di invalidità
L’assegno spetta per un periodo di tre anni, rinnovabili (per la stessa durata) previa domanda dell’interessato inviata prima della data di scadenza, a patto che la capacità di lavoro continui a rimanere inferiore ad un terzo.
Eccezion fatta per eventuali revisioni, la prestazione è confermata automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi.
Ai fini del diritto all’assegno, lo stato di invalidità dev’essere verificato tenendo conto anche della prestazione lavorativa svolta dall’interessato, nel corso del periodo di percezione del sussidio.
Assegno sociale 2022
Quando si parla di integrazione al minimo assume importanza l’importo dell’assegno sociale, prestazione economica riconosciuta dall’INPS, previa domanda, a coloro che versano in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a determinate soglie annualmente previste.
Per l’anno 2022 l’importo dell’assegno è pari a 468,11 euro mensili erogati per tredici mensilità (corrispondenti, pertanto, a 6.085,43 euro annui).
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Assegno Invalidità 2022: come funziona l’integrazione al minimo
Nelle ipotesi in cui l’assegno di invalidità, calcolato secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) sia inferiore al trattamento minimo (articolo 1 comma 3 Legge numero 222/1984), lo stesso viene integrato:
- Nel rispetto del tetto del trattamento minimo;
- Ed altresì per un importo pari a quello dell’assegno sociale.
Di conseguenza, due sono le condizioni da rispettare per l’integrazione:
- Somma integrativa non superiore all’assegno sociale, nel 2022 corrispondente ad euro 468,11 mensili;
- L’ammontare complessivo dell’assegno, comprensivo dell’integrazione, non può eccedere il trattamento minimo, corrispondente nel 2022 ad euro 524,35 (come reso noto dall’INPS con la Circolare del 28 febbraio 2022 numero 33).
Integrazione al minimo: limiti di reddito
Per aver diritto all’integrazione al minimo è necessario conseguire redditi propri, assoggettabili ad IRPEF, di ammontare non eccedente due volte l’importo annuo dell’assegno sociale.
Nel caso dei soggetti coniugati e non separati legalmente, l’integrazione ricorre se il reddito, sommato a quello del coniuge, non eccede tre volte la somma annualmente prevista a titolo di assegno sociale.
Posto che l’assegno sociale nel 2022 corrisponde ad euro 6.085,43 annui, i limiti di reddito per l’anno corrente sono:
- Per il pensionato solo 170,86 euro;
- Per il pensionato coniugato 256,29 euro.
Il reddito da considerare, come anticipato, è quello assoggettato all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) compreso il TFR, escludendo:
- Il reddito della casa di abitazione;
- L’ammontare a calcolo dell’assegno da integrare;
- I redditi esenti da IRPEF.
Assegno Invalidità 2022: domanda
La domanda di assegno ordinario di invalidità dev’essere inoltrata (insieme al certificato medico – modello SS3) in via telematica all’INPS collegandosi al portale inps.it (Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta), in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile:
- Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Rivolgersi ad enti di patronato o intermediari dell’Istituto.
Una volta accolta la richiesta, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione dell’istanza.
Assegno Invalidità 2022: compatibilità con l’attività lavorativa
La fruizione dell’assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. È previsto tuttavia un meccanismo di riduzione della prestazione INPS, in corrispondenza di determinati livelli di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.
Reddito | Percentuale di riduzione |
Fino a 27.319,76 euro | Nessuna |
Oltre 27.319,76 euro e fino a 34.149,70 euro | 25% |
Oltre 34.149,70 euro | 50% |
Assegno Invalidità 2022: trasformazione in pensione
In presenza dei requisiti di contribuzione e di assicurazione richiesti dalla normativa, al compimento dell’età pensionabile l’assegno ordinario si trasforma (d’ufficio) in pensione di vecchiaia.
Un caso particolare riguarda i periodi di godimento dell’assegno, nei quali non è stata prestata alcuna attività lavorativa. Gli stessi contano ai fini del diritto ma non della misura della pensione (quest’ultima non può in ogni caso essere inferiore all’importo dell’assegno di invalidità in godimento nel momento in cui si è compiuta l’età pensionabile).
Il passaggio da assegno a pensione di vecchiaia ricorre se i requisiti risultino perfezionati tanto nella gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno, quanto nei casi di maturazione in una gestione diversa.
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