Il testo, contenente diverse misure per l’attuazione del PNRR, ha introdotto interessanti novità anche sul fronte dei concorsi pubblici.
Le misure contenute nel decreto-legge sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati con il PNRR entro il prossimo 30 giugno, data concordata con la Commissione Europea. Tra le tante si evidenziano, in particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica, l’anticipo delle sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti elettronici con il Pos, che dal 1° gennaio 2023 passano al 30 giugno 2022.
Novità in arrivo anche sui concorsi pubblici: a partire dal 1 maggio, ad esempio, è stato disposto il potenziamento del portale del reclutamento InPA, la conoscenza di una lingua straniera da verificare durante le prove orali dei concorsi e la copertura dei posti rimasti vacanti dai Concorsi Sud.
Con il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022, inoltre, il testo del Decreto-legge è stato integrato con nuove norme contenenti novità per docenti, insegnamento e concorsi pubblici.
Nello specifico, al fine di soddisfare l’obiettivo delle 70mila immissioni in ruolo, la riforma del reclutamento prevede due percorsi separati: uno di formazione accademica per i nuovi insegnanti ed uno per i docenti precari.
Per l’accesso alla carriera di insegnante, dunque, questa riforma introduce un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi, aggiuntivi rispetto alla laurea, e una prova finale. A seguite, gli aspiranti docenti dovranno sostenere un concorso pubblico e, infine, assolvere un periodo di prova in servizio della durata di un anno.
Decreto PNRR, testo in Gazzetta: multe Pos, concorsi, tutte le novità
Decreto PNRR, concorsi pubblici
La novità principale apportata al mondo dei concorsi dal decreto PNRR2, è l’inserimento dell’articolo 35-quater al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riguardo il procedimento per l’assunzione di persona non dirigenziale, che recita:
“I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, prevedono:
- l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell’articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando, e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non
specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle
prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel
bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi; - l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;
- che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;
- che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.“
Dunque, le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale della Pubblica Amministrazione prevedranno lo svolgimento di almeno due prove:
- prova scritta,
- prova orale, in cui verrà verificata la conoscenza obbligatoria di almeno una lingua straniera.
Decreto PNRR, concorsi pubblici: contratti di collaborazione
Nel testo si legge che al fine di attuare i progetti del PNRR, le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
In caso di posti rimasti vacanti a seguito di una selezione concorsuale (vedasi il fallimento delle due edizioni del Concorso Sud), le amministrazioni possono quindi procedere alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.
Dunque, il piano è quello di trasferire i fondi inutilizzati alle amministrazioni per poter infine stipulare contratti di collaborazione con professionisti che abbiamo le caratteristiche ricercate dalle precedenti procedure concorsuali. Inoltre sarà possibile assegnare incarichi di consulenza per tutta la durata del PNRR anche ai “lavoratori collocati in quiescenza“.
Decreto PNRR, concorsi pubblici: InPa
Secondo il testo del nuovo decreto legge, a partire dal 1 luglio 2022 l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento (InPa).
Dal 1 novembre, invece, la platea si estenderà anche alle Regioni e agli enti locali con modalità che saranno definite in accordo con la Conferenza Unificata.
Si prevede, inoltre, una semplificazione procedurale dei concorsi e norme specifiche per ampliare l’uso di inPA anche per individuare le commissioni esaminatrici dei concorsi, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv).
Inoltre, niente più bandi in Gazzetta Ufficiale: nel testo della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, a decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
InPa Portale Reclutamento: online nuovi bandi di concorso
Decreto PNRR, concorsi pubblici: insegnanti
Secondo la riforma introdotta nel decreto PNRR insieme al pacchetto scuola giunto in Cdm il 21 aprile, il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusivo.
Dunque, l’abilitazione che si otterrà tramite il percorso universitario consentirà l’accesso ai “concorsi pubblici nazionali, indetti su base regionale o interregionale” per la copertura delle cattedre vacanti. Infine, i vincitori saranno assunti per un periodo di prova in servizio della durata di un anno, che si concluderà con una valutazione sulle competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, è prevista l’immissione in ruolo.
Riforma reclutamento insegnanti, decreto PNRR: via libera del Cdm
Decreto PNRR, concorsi pubblici: eliminati test a crocette
A seguito delle molteplici segnalazioni di errori nei quesiti della prova scritta del concorso scuola secondaria, a partire dal 2025 gli attuali quiz a risposta multipla dei concorsi a cattedra saranno sostituiti dalla risoluzione di domande a risposta aperta.
La misura si inserisce nel pacchetto scuola confluito nel Decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022, nell’ambito della riforma del reclutamento degli insegnanti.
Decreto PNRR, concorsi pubblici in arrivo
All’interno del testo del decreto PNRR figurano alcune autorizzazioni per diverse assunzioni in Ministeri, Agenzie e Forze Armate:
- il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1;
- l’Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre 2022;
- il Ministero dell’interno è autorizzato per l’anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco – 30 unità di personale, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1;
- è autorizzata l’assunzione di un contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al primo periodo si provvede attingendo all’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale
della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020.
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