Decreto Ucraina, il testo integrale in PDF

Redazione 29/03/22
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Il Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2022 ha approvato un Decreto-legge recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, contenente appunto una serie di disposizioni volte ad attenuare gli effetti della guerra in corso sulla nostra economia. Il Decreto Ucraina in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 67 del 21 marzo 2022, come Decreto-legge n. 21/2022.

Il testo si compone di 39 articoli raggruppati in 6 Titoli, e affronta i seguenti ambiti:

  • contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti;
  • misure in tema di prezzi dell’energia;
  • sostegni alle imprese;
  • presidi a tutela delle imprese nazionali;
  • presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica;
  • accoglienza umanitaria.

Vediamo quindi di seguito il testo integrale del Decreto e il link per il download in PDF.

Speciale crisi ucraina: i decreti e le misure

Decreto Ucraina: testo integrale

Titolo I

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Considerata la necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all’esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all’anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano;

Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
  2.  La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
  3. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l’articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
  7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché’ del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista. 9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 38.

Art. 2 Bonus carburante ai dipendenti

  1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38.

Titolo II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL’ENERGIA E DEL GAS

Art. 3 Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché’, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4 Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale

  1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché’, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5 Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.

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