Superminimo in busta paga: cos’è, come funziona, dove leggerlo

Paolo Ballanti 24/03/22
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Il superminimo rappresenta una somma definita in sede assunzione o con successivo accordo tra datore di lavoro e dipendente, aggiuntiva rispetto alla retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.

Al di là dei numerosi motivi alla base della scelta dell’azienda di attribuire una somma ulteriore al compenso del lavoratore, la caratteristica principale del superminimo è che lo stesso può essere:

  • Assorbibile, a seguito di futuri aumenti di livello o contrattuali;
  • Non assorbibile, estraneo a qualsiasi variazione di importo.

Analizziamo nel dettaglio cos’è e come è trattato in busta paga il superminimo.

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Superminimo: cos’è

Il superminimo è una somma che si aggiunge, per disposizione del contratto di assunzione o con successivo accordo tra le parti, alla retribuzione lorda come definita dal CCNL applicato in azienda.

Una volta attribuito, il superminimo entra a pieno titolo tra i cosiddetti “elementi fissi della retribuzione” quelli, in poche parole, che vengono riconosciuti in ogni periodo di paga a prescindere dalla quantità e della qualità della prestazione lavorativa. Ne fanno parte, tanto per citarne alcuni:

  • Paga base o minimi tabellari;
  • Contingenza;
  • Scatti di anzianità;
  • Altri elementi previsti dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;

cui si aggiungono altre somme definite, al pari del superminimo, per accordo individuale / lettera di assunzione, quali possono essere le indennità o assegni ad personam.

Superminimo: motivazioni

I superminimi possono essere attribuiti:

  • A livello individuale (cosiddetto “superminimo individuale”), in ragione delle caratteristiche professionali del lavoratore o della mansione che lo stesso andrà a ricoprire o che già ricopre;
  • A livello collettivo (si parla di “superminimi collettivi”) in ossequio ad un accordo aziendale in favore dei dipendenti che ricoprono determinate mansioni o livelli contrattuali.

Superminimo: quando è assorbibile

Come sopra anticipato, la caratteristica principale del superminimo è quella per cui lo stesso è assorbibile in occasione di aumenti della retribuzione lorda determinati da rinnovi contrattuali o passaggi di livello.

Eccezion fatta pertanto ai casi in cui l’assorbimento è escluso, il superminimo è ridotto in misura corrispondente ad una serie di aumenti degli elementi fissi della retribuzione, ad esempio:

Descrizione Fonte Importo lordo
Paga base + contingenza CCNL 2.000,00 euro
Superminimo assorbibile Contratto individuale 500,00 euro
Retribuzione lorda totale / 2.500,00 euro

Ipotizziamo che si verifichi un aumento contrattuale derivante dal rinnovo del CCNL pari a 250,00 euro. In tal caso il superminimo assorbibile dovrà essere ridotto di pari importo:

Descrizione Fonte Importo lordo
Paga base + contingenza CCNL 2.250,00 euro
Superminimo assorbibile Contratto individuale 250,00 euro
Retribuzione lorda totale / 2.500,00 euro

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Superminimo: quando non è assorbibile

L’importo definito a titolo di superminimo non subisce alcuna variazione a fronte di aumenti contrattuali o passaggi di livello nel caso in cui:

  • Una clausola espressa dell’accordo scritto tra azienda e dipendente (se non addirittura il contratto di assunzione stesso) stabilisca che l’importo non è assorbibile;
  • Il contratto collettivo applicato vieti l’assorbimento;
  • Le parti abbiano attribuito al superminimo la natura di somma aggiuntiva legata a particolari meriti del lavoratore ovvero alla qualità / maggiore onerosità delle mansioni svolte.

La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che l’onere della prova sulla non assorbibilità del superminimo grava sul lavoratore.

In tutti i casi, per intenderci, in cui il superminimo non è assorbibile l’importo inizialmente definito è “congelato” e non subisce pertanto alcuna variazione in diminuzione nel corso del rapporto. E’ tuttavia ammessa, in quanto condizione di maggior favore, una modifica in aumento della somma, con apposito accordo scritto.

Riprendendo l’esempio precedente ed ipotizzando un superminimo non assorbibile, la retribuzione lorda, prima e dopo il rinnovo contrattuale, sarebbe:

Descrizione Fonte Importo lordo
Paga base + contingenza (pre-rinnovo) CCNL 2.000,00 euro
Superminimo assorbibile Contratto individuale 500,00 euro
Retribuzione lorda totale / 2.500,00 euro

 

Descrizione Fonte Importo lordo
Paga base + contingenza (post-rinnovo) CCNL 2.250,00 euro
Superminimo assorbibile Contratto individuale 500,00 euro
Retribuzione lorda totale / 2.750,00 euro

Superminimo: il caso degli scatti “congelati”

Un’ipotesi particolare di superminimo non assorbibile è quello che investe i lavoratori in caso di riassunzione con il medesimo datore di lavoro.

Ipotizziamo che nel primo rapporto l’interessato, in virtù dell’anzianità aziendale, abbia maturato uno o più scatti di anzianità, salvo poi interrompere il contratto.

Una volta riassunto (a prescindere dal fatto che siano passate settimane, mesi o anni) il contatore degli scatti riparte da zero, essendo legato all’anzianità aziendale.

Come condizione di maggior favore, azienda e dipendente possono accordarsi per riconoscere gli scatti maturati nel corso del precedente rapporto, sotto forma di superminimo non assorbibile.

Superminimo: come trattarlo in busta paga

Il superminimo, a prescindere dal fatto che sia o meno assorbibile, è al pari delle altre voci retributive che animano la busta paga, imponibile ai fini INPS ed IRPEF.

Questo significa che:

  • È soggetto alle trattenute operate dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali carico dipendente;
  • Subisce le trattenute fiscali per Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
  • Concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente.

Il superminimo è altresì utilizzato per il calcolo di:

  • Retribuzione delle ore di assenza per ferie e permessi;
  • Indennità a carico di INPS ed INAIL;
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
  • Trattamento di fine rapporto (TFR);
  • Indennità sostitutiva del preavviso.

Superminimo: dove trovarlo nel cedolino

Il superminimo occupa la cosiddetta “parte alta del cedolino” quella in cui sono contenuti gli altri importi fissi della retribuzione (paga base, contingenza etc.).

Di norma, il documento si apre con i dati identificativi dell’azienda (ragione sociale, sede legale, codice fiscale / partita IVA, riferimenti INPS ed INAIL) e del dipendente (cognome, nome, codice fiscale, eventuale codice numerico interno), oltre al periodo di paga (ad esempio il mese) e l’anno di riferimento.

A seguire, come anticipato, gli elementi fissi della retribuzione.

Successivamente, eventuali somme aggiuntive specifiche del singolo periodo di paga, variabili in quanto legate alla quantità / collocazione della prestazione lavorativa, come:

  • Lavoro supplementare o straordinario;
  • Indennità per lavoro festivo o notturno;

cui si aggiungono trattenute per assenze, acconti o altri motivi.

Da ultimo:

  • I calcoli dei contributi INPS carico dipendente e della tassazione IRPEF;
  • I saldi di ferie e permessi;
  • L’importo del netto a pagare.

Superminimo: come introdurlo e con quale importo

Il superminimo può essere introdotto in forza di:

  • Un accordo individuale tra azienda e dipendente formalizzato direttamente in sede di assunzione o successivamente, risultante comunque da un documento scritto (contratto di assunzione o altra scrittura) firmato dal datore di lavoro e dal dipendente per ricevuta ed accettazione;
  • Una clausola del contratto aziendale.

Eccezion fatta per le ipotesi in cui il superminimo è definito tanto nell’importo quanto nella sua o meno assorbibilità per effetto di un accordo collettivo aziendale, gli aspetti che regolamentano la somma in questione sono rimessi alla contrattazione ed alle negoziazioni tra azienda e dipendente.

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Paolo Ballanti

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