Il testo licenziato a Montecitorio interviene sul Capo II della Legge 22 maggio 2017 numero 81 quello, per intenderci, che ospita le disposizioni sul lavoro da remoto.
Rispetto al testo originario, il disegno di legge modifica la definizione stessa di lavoro agile contenuta all’articolo 18 comma 1, indicandolo come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, effettuata su base volontaria e con forme di organizzazione per fasi e cicli oltre che con l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività da remoto.
Si precisa inoltre che si considera smart working soltanto il lavoro, svolto all’esterno dell’ufficio, che coinvolga almeno il 30% dell’orario complessivo. Per percentuali inferiori non sono necessari, pertanto, gli accordi individuali tra azienda e dipendenti.
Viene poi dedicata attenzione al tema della disciplina del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, già oggetto delle Linee guida sul lavoro da remoto nel settore privato frutto dell’accordo raggiunto il 7 dicembre 2021 tra Ministero del Lavoro e parti sociali.
Non manca peraltro una riscrittura dei contenuti dell’accordo individuale, la priorità nell’accedere allo smart working per lavoratori con familiari disabili e caregiver, l’attenzione ai temi della disconnessione e dalla formazione sull’utilizzo delle dotazioni tecnologiche, oltre alle agevolazioni fiscali e contributive (credito d’imposta e riduzione dei premi INAIL) per le realtà che investono in strumenti informatici o semplicemente ricorrono al lavoro a distanza.
Analizziamo le novità in dettaglio pur alla luce del fatto che, perché le modifiche del disegno di legge possano entrare in vigore, si dovrà comunque attendere l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento, entro la fine dell’attuale legislatura.
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Smart working: contrattazione collettiva
L’articolo 18 della Legge numero 81/2017 come modificato dalla bozza di legge approvata a Montecitorio (articolo 1 comma 1) in un’ottica di regolamentazione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva prevede che il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” disciplinino:
- La responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore per quanto attiene la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti tecnologici;
- Il diritto alla priorità nell’accesso al lavoro a distanza in favore di lavoratrici e lavoratori nei tre anni successivi la conclusione del congedo di maternità / paternità, lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave ai sensi della Legge numero 104/1992, lavoratori che assistono familiari con handicap grave o svolgono la funzione di caregiver familiare;
- L’equiparazione del lavoratore in smart-working al personale in presenza in termini di trattamento economico e normativo, diritto alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, diritto alla formazione, all’apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze;
- Diritto a usufruire delle ferie e dei permessi con le modalità previste da legge e contratti collettivi;
- Diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e / o applicativo di comunicazione.
Sempre in tema di parità di trattamento dei lavoratori a distanza rispetto ai colleghi in sede il nuovo articolo 18:
- Al comma 3 pone l’accento sull’applicazione in favore di coloro che lavorano in modalità agile di trattamenti economici “non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
- Al comma 4 stabilisce che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono “applicabili anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità agile”.
Smart working: accordo individuale
Tra le modifiche disposte dal testo di legge approvato in Commissione Lavoro emerge la riscrittura dell’articolo 19 della Legge numero 81/2017, riguardante l’accordo individuale di lavoro agile.
Nella nuova versione (articolo 19 comma 2) vengono elencati i contenuti dell’accordo, in particolare:
- Durata dello stesso;
- Alternanza di periodi di lavoro agile all’interno ed all’esterno dei locali aziendali;
- Monte ore di almeno il trenta per cento da dedicare a ciascuna attività in modalità agile, in quanto compatibile;
- Fasce orarie di reperibilità;
- Informativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche;
- L’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Dall’accordo (a termine o a tempo indeterminato) ciascuna delle parti potrà recedere “con un preavviso non inferiore a trenta giorni” (articolo 3 comma 3 del disegno di legge). Peraltro in presenza di un “giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato”.
Scarica la bozza del ddl in pdf
Smart working: diritto alla disconnessione
Al diritto alla disconnessione del lavoratore è dedicato un nuovo articolo ad hoc introdotto nella Legge 22 maggio 2017 numero 81. L’articolo 24-bis dal titolo “Diritto soggettivo alla disconnessione” prevede che il lavoratore tanto nella sua attività in presenza quanto in quella da remoto sia “sempre titolare del diritto soggettivo alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso” senza che questo possa portare a responsabilità di natura disciplinare o trattenute dalle retribuzione.
Per rendere effettivo questo diritto, si prevede che:
- Gli orari di disconnessione siano stabiliti a livello di contrattazione collettiva;
- Il diritto alla disconnessione sia sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 numero 66;
- Le violazioni del diritto in parola siano punibili ai sensi dell’articolo 615-bis del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Smart working: formazione digitale
L’articolo 7 del disegno di legge (d.d.l.) dedica attenzione al tema della formazione digitale, con lo scopo di assicurare ai lavoratori da remoto un utilizzo delle dotazioni tecnologiche in totale sicurezza.
Vengono in particolare previsti:
- Corsi di formazione ed aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali;
- Corsi di aggiornamento sull’innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione;
finanziati grazie alle risorse del “Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” ovvero messe a disposizione dal “Programma nazionale per la garanzia e l’occupabilità dei lavoratori, denominato <<GOL>>, adottato con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2021”.
Smart working: credito d’imposta
Entrando nel campo delle agevolazioni in favore delle aziende, l’articolo 8 del d.d.l. riconosce un credito d’imposta in ragione degli investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo ed altresì:
- Destinati ad agevolare le attività in modalità agile;
- Ovvero messi a disposizione dei dipendenti che prestano lavoro da remoto.
La definizione dei soggetti beneficiari e delle modalità di accesso al credito d’imposta, cui è destinato un plafond di trenta milioni di euro per il triennio 2022 – 2024, è demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Smart working: sgravi INAIL
L’articolo 9 del testo approvato in Commissione Lavoro prevede “al fine di promuovere il lavoro agile” che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i rapporti eseguiti in modalità agile possano beneficiare di una riduzione pari all’1% dei premi a carico del datore di lavoro, dovuti all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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