I chiarimenti arrivano direttamente dal Ministero del Lavoro con la Nota numero 2003, con la quale si illustrano i cambiamenti che entreranno in vigore dal 1° aprile, specificando che occorrerà fare una distinzione tra coloro che fanno ingresso presso gli uffici pubblici per accedere ai servizi sociali (ad esempio per svolgere i colloqui propedeutici alla sottoscrizione del Patto per l’inclusione e per lo svolgimento dei Progetti utili alla collettività) dai soggetti che, in quanto beneficiari del Reddito di Cittadinanza, vi accedono per partecipare ai PUC.
Vediamo quindi nei prossimi paragrafi le regole, ricordando anche le sanzioni previste per chi sarà ancora soggetto all’obbligo di Green Pass.
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Reddito di Cittadinanza e Green Pass: accesso ai servizi sociali
Dal 1° aprile non servirà più il Green Pass base per accedere agli uffici pubblici. Questo vale anche per i beneficiari RdC che si recano presso i pubblici uffici per la partecipazione periodica ad attività e colloqui da svolgere in presenza in base a quanto previsto dai Patti per il Lavoro e dai Patti per l’Inclusione Sociale.
Fino al 31 marzo la mancata presentazione agli incontri previsti a causa della non disponibilità del Green Pass verrà ritenuta un’assenza ingiustificata. Ovviamente l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale dietro presentazione dell’apposito certificato.
Reddito di Cittadinanza e Green Pass: partecipazione ai PUC
Nel caso di partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) le regole cambiano. Trattandosi di un caso di accesso ai luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni contenute all’interno del Decreto-legge 7 Gennaio 2022, n.1 che prevede, tra le altre cose, l’obbligo per tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, di possedere il Super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro.
Mentre per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni non sarà più in vigore l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori over 50 saranno ancora soggetti all’obbligo di possedere il Super Green Pass fino al 15 giugno 2022, anche per la partecipazione ai PUC.
Stop al RdC senza Green Pass
Si ricorda che il DM 22 ottobre 2019 stabilisce che se il beneficiario del RdC “non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. L’adesione al progetto va intesa non solo al momento dell’assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancata adesione. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nei termini di cui alla sezione precedente, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l’assenza ingiustificata reiterata.”
Dopo la prima assenza giustificata il beneficiario viene richiamato. Dopo la seconda, il Comune deve comunicare all’interessato la necessità di giustificare l’assenza. L’essere contrari al green pass o il mancato possesso di questo non costituisce una giustificazione valida, motivo per cui si incorre direttamente nella decadenza dal sussidio.
Il comma 6 dell’articolo 1 del DL 127/2021 recita: “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominati”.
Se per i lavoratori dipendenti l’assenza ingiustificata comporta la mancata retribuzione con la conservazione del posto di lavoro, per i percettori del Reddito di Cittadinanza le cose si complicano. Infatti, l’assenza ingiustificata si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019, quindi con la decadenza dal RdC.
Dal 1° aprile e fino al 15 giugno 2022, quindi, solo i lavoratori over 50 potranno incorrere nella decadenza dal Reddito di Cittadinanza.
No Green Pass: sospensione RdC per evitare la decadenza
Nel caso di decadenza si potrà ripresentare domanda per il Reddito di Cittadinanza solo dopo 18 mesi. Per questo motivo, nella Nota del Ministero si suggerisce che i beneficiari del RdC che non intendono dotarsi di Green Pass possono rinunciare preventivamente al beneficio per non incorrere nella decadenza, in modo da poter ripresentare domanda non appena questi otterranno la certificazione o quando la certificazione stessa non sarà più obbligatoria per legge, quindi:
- dal 1° aprile 2022 per chi ha meno di 50 anni;
- dal 16 giugno 2022 per i beneficiari over 50 impegnati nei PUC.
Infine, si legge nella Nota del Ministero del Lavoro numero 8526 che “Fermi restando gli obblighi in capo ai beneficiari, è, ad ogni modo, lasciata alla facoltà dell’Ente titolare dei PUC la possibilità di valutare la rotazione su altri progetti. In tale ipotesi, l’operatore che segue il nucleo beneficiario Rdc potrà procedere ad assegnare l’interessato ad altro PUC previo aggiornamento del PaIS e nuova sottoscrizione delle parti.”
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