Assegno unico: cosa cambia per le famiglie con figli disabili

Paolo Ballanti 11/03/22
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L’Assegno unico universale (AUU) introdotto dal 1° marzo scorso ad opera del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 è riconosciuto, previa domanda, secondo un importo mensile parametrato all’ISEE del nucleo familiare in cui è presente il figlio per cui si ha diritto al sussidio.

Sono inoltre riconosciute una serie di maggiorazioni, in particolare dirette ai genitori di figli con disabilità, i quali potranno peraltro beneficiare dell’Assegno senza alcun limite di età.

In parallelo all’introduzione dell’AUU vengono meno una serie di prestazioni economiche riconosciute alle famiglie con figli, in particolare detrazioni fiscali ed ANF.

Per gestire la transizione all’Assegno Unico e fornire i necessari chiarimenti operativi, sono intervenute numerose circolari INPS ed Agenzia Entrate.

Analizziamo ora in dettaglio cosa comporta il passaggio all’Assegno Unico per le famiglie con figli disabili.

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Assegno Unico figli disabili: senza limiti di età

Per espressa previsione dell’articolo 2 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo numero 230/2021 l’Assegno Unico spetta per ciascun figlio con disabilità (come definita ai fini ISEE) a carico, senza limiti di età.

Assegno Unico figli disabili: importo base

L’Assegno Unico si caratterizza per essere una somma mensile riconosciuta direttamente dall’INPS al beneficiario, rappresentata da un importo base e da una serie di maggiorazioni.

Escludendo le maggiorazioni (che vedremo nel prossimo paragrafo), l’importo base mensile dell’AUU è pari:

  • Per ciascun figlio minorenne (articolo 4 comma 1 del D.Lgs. numero 230/2021) ad euro 175 mensili in presenza di un ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 15 mila euro, importo destinato ad essere ridotto all’aumentare dell’ISEE, secondo la tabella 1 allegata al Decreto Legislativo, sino ad euro 50 mensili per coloro che hanno un ISEE pari o superiore a 40 mila euro;
  • Per ciascun figlio maggiorenne (articolo 4 comma 2 del D.Lgs. numero 230/2021) ad euro 85 mensili in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro, importo ridotto in base alla citata tabella 1 sino ad euro 25 per chi ha un ISEE pari o superiore a 40 mila euro.

Assegno Unico figli disabili: maggiorazioni

L’articolo 4 del Decreto numero 230, oltre alle maggiorazioni per:

  • Figli successivi al secondo;
  • Madri di età inferiore a ventuno anni;
  • Genitori titolari di reddito da lavoro;
  • Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25 mila euro, destinatario nel 2021 degli ANF in presenza di figli minori;

riconosce ai commi 4, 5 e 6 alcune misure di favore per i figli con disabilità:

Condizione Norma Importo (mensile) fisso Importo (mensile) ISEE
Figlio minorenne con disabilità (non autosufficienza) Articolo 4, comma 4 105,00 /
Figlio minorenne con disabilità (disabilità grave) Articolo 4, comma 4 95,00 /
Figlio minorenne con disabilità (disabilità media) Articolo 4, comma 4 85,00 /
Figlio maggiorenne fino a ventuno anni, con disabilità di grado almeno medio Articolo 4, comma 5 80,00 /
Figlio maggiorenne di età pari o superiore a ventuno anni, con disabilità di grado almeno medio Articolo 4, comma 6 / Importi parametrati in base all’ISEE secondo la tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 203/2021, da un massimo di 85,00 euro (ISEE pari o inferiore a 15 mila euro) ad un minimo di 25 euro (ISEE pari o superiore a 40 mila euro)

Simulazione

Ipotizziamo a questo punto una serie di importi mensili, considerando un nucleo familiare in cui è presente un figlio con disabilità, senza le altre maggiorazioni elencate nel paragrafo precedente, includendo soltanto quelle legate alla disabilità:

Descrizione ISEE Importo (mensile)
Figlio minorenne non autosufficiente 10.000,00 euro 280,00 euro
Figlio minorenne disabile grave 10.000,00 euro 270,00 euro
Figlio minorenne disabilità media 10.000,00 euro 260,00 euro
Figlio maggiorenne fino a ventuno anni, con disabilità di grado almeno medio 10.000,00 euro 165,00 euro
Figlio maggiorenne di età pari o superiore a ventuno anni, con disabilità di grado almeno medio 10.000,00 euro 85,00 euro

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Assegno Unico figli disabili: come cambiano le detrazioni per figli a carico

A seguito dell’introduzione dell’AUU (articolo 10 comma 4 del D.Lgs. numero 230/2021) dal 1° marzo 2022 in tema di detrazioni per figli a carico (di cui all’articolo 12 del TUIR):

  • Cessano di avere efficacia le detrazioni per figli a carico minori di ventuno anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • E’ abrogata la detrazione per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

Come ha avuto modo di chiarire l’Agenzia Entrate nella Circolare del 18 febbraio 2022 numero 4/E, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e dell’articolo 2, comma 1 lettera c) del D.Lgs. numero 230, per i figli disabili “di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito”.

Nella tabella che segue ecco le modalità di calcolo delle detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a ventuno anni, previste a decorrere dal 1° marzo 2022:

Numero figli Ammontare detrazione per ciascun figlio
Uno 950 * [(95.000 – RC) / 95.000]
Due 950 * [(110.000 – RC) / 110.000]
Tre 950 * [(125.000 – RC) / 125.000]
Quattro 950 * [(140.000 – RC) / 140.000]
Cinque 950 * [(155.000 – RC) / 155.000]
Oltre cinque Alla somma di euro 155.000 sono aggiunti 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto.

Gli importi ottenuti sono annuali, destinati pertanto ad essere riproporzionati dividendoli per dodici e successivamente moltiplicandoli per i mesi in cui il figlio / figli sono fiscalmente a carico.

Assegno Unico figli disabili: come cambiano gli ANF

Al pari di quanto avvenuto in tema di detrazioni per figli a carico, il Decreto Legislativo numero 230/2021 ha disposto (articolo 10 comma 3) che dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei con figli ed orfanili, cessano di essere riconosciuti gli Assegni Nucleo Familiare (ANF).

Vengono meno, inoltre, la maggiorazione ANF e l’Assegno Temporaneo Figli Minori previsti dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, il primo come importo aggiuntivo destinato agli aventi diritto agli ANF, il secondo concepito come misura – ponte per coloro che non avevano diritto agli Assegni, in attesa dell’avvio dell’AUU.

Al fine di chiarire gli aspetti operativi delle misure appena citate, è intervenuta la Circolare INPS numero 34 del 28 febbraio 2022 la quale ha precisato che dal 1° marzo scorso:

  • Non saranno più riconosciuti gli ANF ai nuclei familiari con figli ed orfanili “per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico”;
  • Continueranno ad essere erogati gli ANF ai “nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.

Di conseguenza, continua l’INPS, a partire dal 1° marzo 2022 se nel nucleo familiare sono presenti almeno un figlio a carico con età inferiore a ventuno anni ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età “per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare”. A seguito del compimento dei ventuno anni di età del figlio, non disabile, per il quale si ha diritto all’AUU, si potrà presentare domanda per gli ANF ma “esclusivamente per soggetti diversi dai figli”.

In particolare, gli ANF potranno essere riconosciuti (per soggetti diversi dai figli) se nel nucleo familiare non sono presenti:

  • Un figlio minorenne a carico;
  • Un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa, con un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
  3. Sia disoccupato ed in cerca di lavoro, registrato come tale presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. Svolga il servizio civile universale.
  • Un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

In conclusione, afferma l’INPS, le domande di ANF con valenza a partire dal 1° marzo 2022:

  • Sono respinte, se nel nucleo familiare è presente anche un solo figlio minorenne a carico;
  • Sono accolte, limitatamente ai “soggetti diversi dai figli” se nel nucleo familiare in cui è presente “un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età” i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili “diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico”.

Assegni familiari e ANF, cosa cambia con l’Assegno unico: chiarimenti Inps

Paolo Ballanti

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