Irpef 2022, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: la nuova Circolare

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Pubblicata il 18 febbraio 2022 la Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sulla riforma dell’Irpef 2022 dopo le nuove regole introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021).

Nella Circolare si specifica inoltre che i sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Sempre all’interno della circolare sono presenti alcuni esempi e casi pratici sulle aliquote e sui nuovi scaglioni d’imposta, nonché alcune indicazioni sui software di lavorazione delle buste paga.

Infine, la Circolare fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sull’abolizione dell’Irap, anch’essa prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Tra i soggetti per cui l’Irap è stata abolita rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Restano fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir).

Vediamo quindi tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate presenti all’interno della Circolare 4/E del 18 febbraio 2022.

>> Scarica la Circolare n. 4/E in pdf <<

Nuova Irpef nella Legge di Bilancio 2022

Com’è noto, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto, all’articolo 1, commi da 2 a 4, importanti novità per quanto riguarda l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale.

La Manovra ha, in particolare, modificato le aliquote Irpef 2022 e gli scaglioni di reddito per il calcolo dell’imposta lorda, nonché le detrazioni spettanti per tipologia di reddito. Cambia anche il trattamento integrativo da 1.200 euro annuali (cs. ex Bonus Renzi), mentre viene abrogata anche la “ulteriore detrazione” per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Irpef 2022: nuove aliquote e scaglioni

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, l’articolo 11, comma 1, del TUIR, l’imposta lorda viene ora determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. fino a 15.000 euro, 23%;
  2. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  3. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  4. oltre 50.000 euro, 43%.

La Circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate propone quindi uno schema riepilogativo per il calcolo dell’Irpef 2022 sulla base delle regole attualmente vigenti, riportato di seguito.

Scaglioni 2022 Aliquote 2022 Imposta dovuta
fino a 15.000 euro 23% 3.450 euro
 

da 15.001 fino a 28.000 euro

 

25%

3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
 

da 28.001 fino a 50.000 euro

 

35%

6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
 

oltre 50.001 euro

 

 

43%

14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

Irpef 2022: nuove detrazioni

La Circolare prosegue fornendo ulteriori chiarimenti sulle detrazioni dall’imposta lorda in seguito alle modifiche sul TUIR operate dalla Legge di Bilancio 2022. L’Agenzia ha riepilogato tutte le novità distinguendole in base alle tipologie di reddito: lavoro dipendente e assimilati, pensioni, lavoro autonomo.

Redditi da lavoro dipendente e assimilati

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro 1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro 1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro Nessuna detrazione

Redditi da pensione

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro 1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)
Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro 700 + 1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500)]
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro 700 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro Nessuna detrazione

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro 1.265 euro
Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro 500 + 765 x [(28.000-reddito complessivo)/22.500)]
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro 500 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro Nessuna detrazione

 

Infine, si ricorda che la Manovra ha abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’ulteriore detrazione spettante, sino all’anno precedente, in favore di coloro che possedevano redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 40 mila euro.

Per approfondire: “Detrazioni lavoro dipendente: come funzionano nel 2022”

Irpef 2022: trattamento integrativo

La Circolare AdE prosegue nel fornire chiarimenti sul trattamento integrativo (Ex Bonus “Renzi”), anch’esso modificato dalla Legge di Bilancio 2022. L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha infatti ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.

Sempre nella Legge di Bilancio si legge che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) “sia di ammontare superiore all’imposta lorda“.

Per comprendere meglio quest’ultima disposizione l’Agenzia delle Entrate ha anche fornito un esempio pratico. In questo caso specifico si tratta di un contribuente con un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro.

Il lavoratore in questione, inoltre, per il periodo d’imposta 2022 ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.

Partiamo dal verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste per tale rapporto di lavoro. Per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, in base alle tabelle viste in precedenza l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, mentre la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro. L’imposta netta è quindi pari a 1.145 euro e la capienza risulta rispettata.

In seguito occorre verificare l’”incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle altre detrazioni di cui abbiamo parlato in precedenza. In questo caso, a fronte di un’imposta lorda di 5.720 euro abbiamo:

  • detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
  • detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
  • detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro;
  • seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari a 3.000 euro.

La differenza fra imposta lorda e detrazioni è quindi pari a -915 euro (5.720 euro – 6.635 euro).

Abbiamo quindi appurato che sussistono le condizioni affinché il trattamento integrativo possa spettare. L’importo totale delle detrazioni è infatti superiore all’imposta lorda. In questo caso, al lavoratore spetterà per il 2022 un trattamento integrativo pari a 915 euro, il valore della differenza tra l’imposta lorda e la somma delle detrazioni. Nel caso in cui questo importo fosse stato, per fare un esempio, pari a 1.400 euro, al lavoratore sarebbe spettato un trattamento integrativo di 1.200 euro, ovvero la misura massima.

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Irpef 2022 e Assegno unico

Con l’istituzione dell’Assegno unico universale cambiano le detrazioni per carichi di famiglia. In particolare:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose.

Queste misure saranno in vigore a partire dal 1° marzo 2022. Ciò significa che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso la vecchia normativa e, per il restante periodo dell’anno, la normativa modificata dall’articolo 10 del d.lgs. n. 230 del 2021.

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Abolizione dell’Irap

Infine, la Circolare numero 4/E si occupa dell’abolizione dell’Irap per alcune categorie disposta sempre dalla Legge di Bilancio 2022. L’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 prevede infatti che a “decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997“.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, alla luce delle novità normative, siano escluse dal pagamento dell’Irap le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per “esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa“. L’Agenzia chiarisce inoltre che non sono soggette all’Irap l’impresa
familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Infine si ricorda che le modifiche in questione sono valide dal periodo d’imposta 2022. Con riferimento al periodo d’imposta 2021, quindi, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

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Alessandro Sodano

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