La scelta del legislatore è stata pertanto quella di agevolare le imprese che ricorrono a CIGO, CIGS e FIS secondo le regole ordinarie tracciate dal D.Lgs. n. 148/2015 e non prevedere, al contrario, un ulteriore periodo di CIG COVID con tutte le deroghe che ben conosciamo in materia di causali, durata e procedura di accesso.
A questo punto non resta che attendere i chiarimenti INPS su come applicare (e segnalare all’Istituto) l’esonero dal contributo addizionale.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Decreto Sostegni ter in Gazzetta: bollette, turismo, Superbonus. Le novità
CIG scontata turismo nel Decreto Sostegni ter
L’articolo 7 del Decreto Legge n. 4/2022 dal titolo “Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale”, prevede per i “datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale”.
CIG scontata Sostegni ter: Codici ATECO interessati
I settori ammessi a beneficiare dello sgravio sulla Cassa integrazione sono, come detto, quelli indicati all’Allegato I del “Sostegni-ter”.
Nello specifico:
- Per il turismo, le attività di alloggio (codici ATECO 55.10, 55.20), agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12, 79.90);
- Per la ristorazione, la ristorazione su treni e navi (codice ATECO 56.10.5), catering per eventi e banqueting (codice ATECO 56.21.0), mense e catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29), bar ed altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30), ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.1);
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codice ATECO 93.21);
- Stabilimenti termali (codice ATECO 96.04.20);
- Nell’ambito delle attività ricreative, discoteche – sale da ballo – night club e simili (codice ATECO 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ATECO 93.29.3), altre attività di intrattenimento e divertimento – sale bingo (codice ATECO 93.29.9).
Tra le realtà destinatarie anche quelle rientranti nella macro-categorie “altre attività”, come:
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane ed altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09);
- Gestione di stazioni per autobus (codice ATECO 52.21.30);
- Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codice ATECO 49.39.01);
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codice ATECO 52.21.90);
- Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03);
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice ATECO 52.22.09);
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00);
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 59.13.00);
- Attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 59.14.00);
- Organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96.09.05).
CIG scontata Sostegni ter: periodo
L’esonero dal contributo addizionale è previsto per i datori di lavoro rientranti nei codici ATECO sopra citati, i quali sospendono o riducono l’attività con ricorso agli ammortizzatori sociali (disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 numero 148) dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
CIG scontata Sostegni ter: quali ammortizzatori sociali?
Il contributo addizionale è una somma dovuta all’INPS (a mezzo modello F24) dalle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. A differenza dei contributi “ordinari” che si versano a prescindere dall’utilizzo della Cassa integrazione, le somme “addizionali” sono calcolate applicando un’aliquota alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate.
L’esonero previsto dal Decreto numero 4 opera con riferimento al contributo addizionale dovuto per le imprese che presentano domanda di:
- Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- Fondo di integrazione salariale (FIS).
Nei primi due casi (CIGO e CIGS) la contribuzione addizionale (articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 148/2015) è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, sino ad un limite complessivo di cinquantadue settimane all’interno di un quinquennio mobile. La percentuale è elevata al:
- 12% per i periodi eccedenti le cinquantadue settimane sino a centoquattro settimane in un quinquennio mobile;
- 15% se si superano le centoquattro settimane in un quinquennio mobile.
Per le realtà che ricorrono invece al FIS il contributo in parola (articolo 29 comma 8 D.Lgs. n. 148/2015) è pari al 4% della retribuzione persa, non corrisposta cioè al dipendente per effetto della sospensione / riduzione d’orario.
È utile ricordare che proprio in materia di Fondo di integrazione salariale, la recente Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) dallo scorso 1° gennaio ha esteso l’accesso al FIS ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (articolo 29 comma 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015), rispetto alla disciplina precedente che richiedeva di avere “mediamente più di cinque dipendenti” (articolo 29 comma 2).
Esonero contributi alternativo alla Cig: come richiederlo
Non si tratta di CIG COVID-19
Le disposizioni di favore previste dall’articolo 7 del “Sostegni-ter” operano per le aziende dei settori turismo, ristorazione ed intrattenimento, beneficiarie degli ammortizzatori “ordinari” di cui al D.Lgs. n. 148/2015, soggetti a specifiche condizioni e limiti in merito, ad esempio, a durata, cause integrabili e procedura.
Non si tratta quindi della Cassa integrazione con causale “COVID-19” più volte introdotta dalla normativa nel corso dell’emergenza epidemiologica e terminata, da ultimo, al 31 dicembre 2021.
CIG scontata Sostegni ter: accesso
Sulle modalità di accesso alla CIG “scontata” di cui al Sostegni-ter si attendono i consueti chiarimenti INPS, nell’ambito di una prassi ormai consolidata e mantenuta in particolare nel corso dell’emergenza COVID.
Trattandosi in ogni caso di ammortizzatori sociali previsti dal D.Lgs. numero 148/2015 il ricorso alla Cassa seguirà comunque l’iter descritto dalla normativa, fatte salve alcune particolarità che l’Istituto stesso renderà note con circolare / messaggio.
CIG scontata Sostegni ter: coperture
Il secondo comma dell’articolo 7 del “Sostegni-ter” è dedicato alle coperture economiche per i mancati guadagni pubblici derivanti dall’esonero dal pagamento del contributo addizionale. Questi ultimi vengono quantificati in “84,3 milioni di euro per l’anno 2022” e “13 milioni di euro per l’anno 2024”.
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