Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha tirato fuori l’asso nella manica, prevedendo un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. In pratica il risarcimento (o meglio l’indennizzo) non si avrà solo quando la vaccinazione è considerata obbligatoria, ma anche nel caso in cui sia raccomandata o consigliata: è questo il caso dei vaccino anti covid-19.
Chiunque pensi quindi di aver riportato danni a causa della somministrazione può dunque tentare la carta dell’indennizzo, a patto che il danno venga considerato permanente e collegato alla stessa.
Ma chi indennizza? In quali casi? E come fare a chiedere l’indennizzo?
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Effetti e reazioni avverse al vaccino covid
Prima di tutto occorre fare una distinzione nella tipologie di “effetti” osservati dal paziente dopo l’inoculazione del vaccino:
- evento avverso: un episodio sfavorevole riscontrato, ma che non è detto sia stato causato proprio dalla vaccinazione;
- reazione avversa: si tratta invece di una risposta nociva e non intenzionale alla vaccinazione, per la quale è possibile stabilire una relazione causale con la vaccinazione stessa. In questi casi si deve effettuare una precisa distinzione, proprio in relazione al diritto o meno di ricevere l’indennizzo;
- effetto indesiderato: qui si parla di effetto legato alla vaccinazione, ma che può anche non portare a cause nocive.
Le segnalazioni sulle reazioni poi si devono ulteriormente distinguere tra: correlabili, non correlabili o indeterminate.
Questo solo per spiegare che non è poi così automatico e semplice che quel determinato effetto riscontrato porti poi a un effettivo indennizzo. Insomma, dalla segnalazione all’Aifa agli indennizzi accordati c’è un mare da navigare.
Indennizzo da vaccino obbligatorio
Uno dei principi da sottolineare è che la presenza di una tutela indennitaria per danni causati dal vaccino, è uno presupposto per la legittimità dell’obbligo vaccinale.
Cioè all’obbligatorietà del vaccino corrisponde il diritto a ottenere l’indennizzo qualora quella determinato farmaco porti a reazioni correlate.
La Legge 210 del 25/02/1992 all’articolo 1 stabilisce che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Attualmente il vaccino il vaccino covid è obbligatorio per:
- gli operatori sanitarie
- gli over 50
In questi casi allora, chi pensa di aver subito danno da vaccino covid obbligatorio può, e vuole chiedere l’indennizzo relativo deve:
- provare di aver subito lesioni o infermità così gravi da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica,
- provare che il danno subito è davvero una conseguenza del vaccino somministrato.
Indennizzo da vaccino covid non obbligatorio
E tutti gli altri? Può ottenere l’indennizzo chi non è obbligato a vaccinarsi contro il covid?
Da ora sì. Come detto sopra, il Decreto Sostegni Ter ha introdotto l’estensione dell’indennizzo anche alle vaccinazioni non obbligatorie: rientra in questa categorie il vaccino anti covid-19 per la generalità della popolazione, per la quale vaccinarsi non è obbligatorio, ma solo raccomandato.
L’articolo 20 del decreto stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata“.
Danni da vaccino covid: come chiedere l’indennizzo
Chiunque ritenga di averne diritto, dopo aver riscontrato reazioni avverse a seguito della vaccinazione covid può chiedere provare a chiedere un indennizzo allo Stato. Ecco come
La procedura di indennizzo è di competenza è di competenza delle Regioni, alle quali il Ministero della salute ha passato la palla nel 2001 (Sicilia a parte). Per richiederlo quindi occorre fare riferimento alla propria Regione di residenza, nei modi da essa stabiliti.
Si deve quindi presentare domanda e inviare la documentazione alla ASL regionale di competenza del territorio in cui il cittadino risiede.
La ASL, ricevuta la domanda e la documentazione necessaria, avvierà l’istruttoria e verificherà la completezza di tutti documenti inviati dal cittadino. Dopodiché:
- invierà la documentazione alla CMO (Commissione medica ospedaliera),
- la CMO convoca il cittadino per una visita,
- sempre la CMO avrà il compito poi di confermare o meno il nesso causale tra il danno ricevuto dal cittadino e il vaccino covid, la gravità e anche la tempestività della domanda;
- la Commissione invierà poi il verbale all’interessato, che potrà fare ricorso entro 30 giorni al Ministero della salute, inviandolo a “Ministero della Salute Dipartimento Professioni Sanitarie Ufficio XV Via Giorgio Ribotta, 5 00144 ROMA”.
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