Assegno temporaneo figli 2022: a chi spetta la proroga

Paolo Ballanti 25/01/22
A chi spettano le due mensilità dell’Assegno temporaneo figli 2022? Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230 introduce, a decorrere dal 1° marzo 2022, un Assegno Unico ed Universale (AUU) a beneficio delle famiglie con figli minori a carico e, a talune condizioni, anche per coloro che hanno nel proprio nucleo figli maggiorenni di età inferiore a ventuno anni.

Scopo dell’Assegno è quello di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche in favore dei genitori, attraverso il riconoscimento di un sussidio mensile (rapportato all’ISEE, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni) e la contemporanea scomparsa, sempre dal 1° marzo prossimo, di:

  • Detrazioni fiscali per figli a carico, eccezion fatta per chi ha un’età pari o superiore a ventuno anni;
  • Assegni per il nucleo familiare (ANF);
  • Premio alla nascita (cosiddetto “Bonus mamma domani”);
  • Assegno di natalità (“Bonus bebè”).

Per esplicita previsione del Decreto numero 230 (articolo 11 comma 1) sino al 28 febbraio 2022 continueranno ad essere riconosciuti:

  • Maggiorazione temporanea per i percettori ANF;
  • Assegno temporaneo figli minori;

entrambi introdotti dal 1° luglio 2021 ad opera del Decreto Legge 8 giugno 2021 numero 79 (convertito in Legge 30 luglio 2021 numero 112) come misure provvisorie di sostegno alle famiglie, in attesa appunto dell’introduzione dell’AUU.

Analizziamo in dettaglio a chi spetta la proroga dell’Assegno temporaneo minori.

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Assegno temporaneo figli 2022: beneficiari

Previsto in un primo momento dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021, salvo poi essere prorogato al 28 febbraio 2022, l’Assegno temporaneo figli minori è riconosciuto mensilmente a coloro che non abbiano diritto agli ANF, in particolare:

  • Lavoratori autonomi;
  • Disoccupati;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • Nuclei familiari privi di uno o più requisiti per godere degli ANF.

Assegno temporaneo figli 2022: requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l’Assegno deve possedere i seguenti requisiti:

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea (nonché un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) ovvero cittadino extra – UE in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale;
  • Essere in possesso di ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM 5 dicembre 2013 numero 159 (cosiddetto “ISEE minorenni”).

Assegno temporaneo figli 2022: figli a carico

Come anticipato, l’Assegno temporaneo spetta in ragione della presenza di figli minori a carico. Ai sensi della normativa fiscale (articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) tali si intendono i figli con reddito complessivo annuo non superiore a 4 mila euro.

Assegno temporaneo figli 2022: importo

L’Assegno temporaneo è riconosciuto in misura mensile:

  • Decrescente all’aumentare dell’ISEE;
  • Differenziata se trattasi di nuclei fino a due figli minori o con almeno tre figli minori;

secondo la tabella allegata al D.L. n. 79/2021.

La prima fascia riguarda i beneficiari con ISEE fino a 7 mila euro. In tal caso l’importo mensile dell’Assegno, spettante per ciascun figlio, è pari a:

  • 167,50 euro se nel nucleo sono presenti fino a due figli minori;
  • 217,80 euro se il nucleo è formato da almeno tre figli minori.

Al contrario, l’ultimo previsto in tabella interessa coloro che hanno un ISEE:

  • Da 49.900,01 a 50 mila euro l’importo mensile per ciascun figlio è pari a 30 euro (nuclei con due figli minori) elevato a 40 euro (nuclei con almeno tre figli minori);
  • Pari o superiore a 50.000,01 euro non spetta alcun Assegno temporaneo.

Le somme mensili come sopra calcolate, riconosciute in un primo tempo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, saranno erogate per altre due tranches a gennaio e febbraio 2022.

Assegno temporaneo figli 2022: Reddito di Cittadinanza

L’Assegno temporaneo, oltre ad essere compatibile con il Reddito di Cittadinanza, è:

  • Corrisposto d’ufficio dall’INPS insieme al RdC;
  • Accreditato sulla “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane ai beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Assegno temporaneo figli 2022: decorrenza e pagamento

Il sussidio spetta dal primo giorno del mese di inoltro della domanda, eccezion fatta per le richieste presentate entro il 31 ottobre 2021: in tal caso l’Assegno è stato riconosciuto retroattivamente dal 1° luglio 2021.

L’importo è erogato mensilmente dall’INPS al beneficiario a mezzo:

  • Accredito su conto dotato di IBAN (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali;
  • Accredito sulla “Carta RdC” (per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza).

In caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso, disposto con provvedimento del giudice, l’Assegno temporaneo è accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori stessi. Questi possono infatti optare per il pagamento dell’assegno interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Assegno temporaneo figli 2022: domande

La finestra di presentazione delle domande di Assegno temporaneo all’INPS ha interessato il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021. Nessuna richiesta dev’essere inoltrata all’Istituto per godere della proroga dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022. Questa opera in automatico.

Considerato tuttavia che:

  • Come già chiarito dall’INPS nella Circolare del 30 giugno 2021 numero 93, ai fini dell’erogazione dell’Assegno, non si può tener conto di un ISEE scaduto;
  • L’erogazione dell’Assegno sino al 28 febbraio 2022 interesserebbe l’ISEE valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;

in assenza di indicazioni ufficiali dell’Istituto, si può con tutta probabilità ipotizzare che l’unico adempimento richiesto ai beneficiari sia quello di presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ed ottenere così l’ISEE 2022 (peraltro necessario al fine di ottenere l’Assegno Unico a meno che non si voglia percepire l’importo minimo di 50 euro mensili per ciascun figlio).

Si auspicano tuttavia chiarimenti in tal senso da parte dell’INPS, in particolare su un eventuale ricalcolo dell’Assegno temporaneo in virtù dell’ISEE 2022.

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Domande Assegno Unico universale

Coloro che percepiranno l’Assegno temporaneo sino al 28 febbraio prossimo, possono già presentare domanda di Assegno Unico, al fine di godere del sussidio a partire dal 1° marzo 2022. A chiarirlo una delle FAQ diffuse dall’INPS alla pagina “inps.it – Prestazione e Servizi – FAQ Domande Frequenti / Assegno unico e universale”. La domanda di AUU dev’essere ripresentata, chiarisce l’Istituto, anche “da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico”.

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Paolo Ballanti

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