Naspi 2022: come funziona e tutte le novità di quest’anno

Paolo Ballanti 21/01/22
Il sostegno economico ai lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione è garantito dall’INPS attraverso la “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) introdotta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 in sostituzione di ASpI e MiniASpI. La NASpI 2022, erogata su domanda dell’interessato ed in presenza di determinati requisiti contributivi, spetta ai lavoratori subordinati, compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

La recente Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) non ha risparmiato l’indennità di disoccupazione NASpI, introducendo alcune modifiche volte soprattutto ad alleggerire il meccanismo di riduzione progressiva del sussidio, oltre ad allargare la platea dei destinatari.

In merito a quest’ultimo aspetto si precisa che, a partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla prestazione anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984 numero 240).

Analizziamo in dettaglio come funziona la NASpI e quali sono le novità 2022.

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Naspi 2022: requisiti

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione NASpI è necessario:

  • Trovarsi in stato di disoccupazione a seguito della perdita involontaria dell’occupazione (vi rientrano le ipotesi di licenziamento, anche se disciplinare, dimissioni per giusta causa, dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o a seguito del rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede dell’azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi pubblici);
  • Aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

La recente Manovra (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) ha abolito, ai fini dell’accesso alla NASpI, il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. La modifica ha effetto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Naspi 2022: importo

L’importo mensile della NASpI è determinato prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, diviso il totale delle settimane in cui sono stati versati contributi a prescindere dal rispetto del minimale contributivo. Il risultato dev’essere moltiplicato per 4,33:

(Imponibile contributivo / settimane) * 4,33 = retribuzione di riferimento.

Se l’importo ottenuto è:

  • Pari o inferiore ad euro 1.227,55 la NASpI mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento;
  • È superiore a 1.227,55 euro, la NASpI corrisponderà al 75% di euro 1.227,55 + 25% della differenza tra retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.

In ogni caso la somma mensile non potrà eccedere il tetto di euro 1.335,40.

Naspi 2022: Décalage

La NASpI si riduce progressivamente in misura pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (novantunesimo giorno di prestazione).

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 il sussidio si riduce del 3% ogni mese a decorrere:

  • Dal primo giorno del sesto mese di fruizione (cento cinquantunesimo giorno di prestazione), nella generalità dei casi;
  • Dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione (duecento undicesimo giorno di prestazione) limitatamente a coloro che, al momento di presentare la domanda, hanno compiuto i cinquantacinque anni di età.

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Naspi 2022: durata

Il sussidio NASpI è riconosciuto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro, nel rispetto comunque del tetto massimo di ventiquattro mesi.

Nel conteggio devono escludersi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad una precedente prestazione di disoccupazione, anche se erogata in forma anticipata e in un’unica soluzione.

Naspi 2022: domanda

La domanda di NASpI dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le seguenti modalità:

  • Online, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, per gli utenti in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgendosi ad enti di patronato ed intermediari INPS.

Una volta trasmessa l’istanza, la disoccupazione spetterà:

  • A decorrere dall’ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto in caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo l’interruzione del rapporto stesso;
  • Dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda, in caso di istanza presentata successivamente.

Naspi 2022: pagamento

Il sussidio mensile è riconosciuto mensilmente dall’INPS direttamente al beneficiario, a mezzo:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;

in base alla scelta operata dall’interessato in sede di invio della domanda.

Naspi 2022: rioccupazione del disoccupato

Può accadere che il percettore NASpI instauri, nel periodo di fruizione dell’indennità, un rapporto di lavoro subordinato ovvero avvii un’attività di lavoro autonomo.

Lavoro subordinato

In merito agli effetti del lavoro subordinato sulla fruizione della NASpI è opportuno distinguere tra:

  • Attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 8.145,00 e durata eccedente i sei mesi, comporta la decadenza dal sussidio di disoccupazione;
  • Attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 8.145,00 e durata fino a sei mesi, l’effetto è quello di sospendere d’ufficio la NASpI per la durata del rapporto di lavoro;
  • Attività di lavoro da cui derivi un reddito annuo pari o inferiore ad euro 8.145,00 l’effetto è quello di mantenere la NASpI in misura ridotta a patto che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto (il datore di lavoro che assume dev’essere inoltre diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha dato diritto alla NASpI).

In quest’ultima ipotesi la riduzione del sussidio è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina la fruizione della NASpI ovvero, se antecedente, la fine dell’anno. L’importo effettivo della riduzione è comunque ricalcolato d’ufficio una volta presentata la dichiarazione dei redditi.

Lavoro autonomo

L’avvio di un’attività di lavoro autonomo da parte di un percettore la NASpI non ne comporta la decadenza bensì l’erogazione dell’importo in misura ridotta a patto che:

  • Il reddito annuo derivante da tale attività non ecceda euro 4.800,00;
  • L’interessato comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.

Il sussidio mensile sarà di conseguenza diminuito in misura pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina il godimento dell’indennità ovvero, se antecedente, la fine dell’anno.

Naspi 2022: liquidazione anticipata

I destinatari NASpI che intendono:

  • Avviare un’attività di lavoro autonomo;
  • Iniziare un’attività in forma di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
  • Costituire una società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. ed S.p.a.);
  • Costituire o entrare nel capitale di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) o di capitali (S.r.l.);
  • Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio;

possono chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’ammontare complessivo del trattamento che ancora non gli è stato corrisposto.

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Paolo Ballanti

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