Il ritardo è da imputarsi al fatto che gli aiuti in questione erano subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea, che è giunta solo l’8 dicembre scorso con la Decisione C(2021) 9334 final.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’esonero in questione i datori di lavoro del settore agricolo e, in base a quanto previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, le imprese operanti nel settore finanziario.
Vediamo quindi come funziona l’esonero contributivo in questione e come richiederlo in base alle indicazioni fornite dall’Inps.
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Esonero contributi alternativo alla Cig: chi può richiederlo
L’esonero contributi alternativo alla Cig è previsto dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Si legge nei commi in questione che:
“Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.“
In poche parole, i datori di lavoro che non hanno usufruito della Cassa integrazione prevista sempre dalla stessa Legge di Bilancio (articolo 1 comma 300), possono richiedere l’esonero contributivo per i propri dipendenti per un periodo di 8 settimane.
Possono inoltre richiedere l’esonero, in base a quanto stabilito dal comma 307, anche i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), rinunciando alla frazione di esonero richiesto e non dovuto.
Considerando che la decisione della Commissione Europea sull’esonero contributivo in trattazione è arrivata solo l’8 dicembre scorso, quando già molti datori di lavoro avevano usufruito totalmente dell’esonero previsto dal Decreto Ristori, l’Inps ha specificato, con il Messaggio numero 197 del 14 gennaio 2022, che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero del Decreto Ristori possono comunque richiedere l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 rinunciando a una quota dell’esonero fruito e restituendola all’Istituto.
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Esonero contributi alternativo alla Cig: restituzione quota Decreto Ristori
Contestualmente ai chiarimenti, l’Inps ha fornito anche le indicazioni su come restituire la quota di esonero fruito, specificando che “in assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore“.
La quota corrisponderà quindi all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore.
Le modalità di restituzione differiscono in base alla natura dell’azienda. Per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alle Gestioni private, occorrerà valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:
- nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, il relativo importo.
Per quanto riguarda i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, occorrerà invece trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.
Esonero contributi alternativo alla Cig: come richiederlo
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio in alternativa alla Cig dovranno presentare all’Inps una richiesta per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”.
In base a quanto previsto dalla normativa, i datori di lavoro non dovranno avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero in questione.
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