Dis-coll 2022, le nuove regole: requisiti, riduzioni, contributi

Paolo Ballanti 12/01/22
Nella Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) non mancano alcune disposizioni che modificano l’impianto dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

La prestazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 numero 22, è erogata direttamente dall’INPS a beneficio di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa di studio, i quali abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

La prestazione, riservata ai soggetti citati iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è proporzionata, tanto nell’importo quanto nella durata, alla contribuzione versata all’INPS.

Come accaduto per la NASpI (destinata invece ai lavoratori subordinati), la Manovra è intervenuta con l’intento di aumentare il sussidio mensile riconosciuto a chi è senza lavoro oltre ad estenderne il tetto massimo di durata.

Con lo scopo di fornire le prime istruzioni operative, circa le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è intervenuta l’INPS con Circolare numero 3 del 4 gennaio 2022.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Manovra 2022: mappa delle novità su sussidi sociali, lavoro e previdenza

Dis-coll 2022: cambia il décalage

Sulla falsariga di quanto previsto in tema di NASpI, la Manovra (articolo 1 comma 223) dispone, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, una riduzione della DIS-COLL in misura pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, corrispondente al 151° giorno di indennità.

Al contrario, chiarisce l’INPS, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto intervenuti sino al 31 dicembre 2021 vale la normativa precedente per cui il décalage (sempre pari al 3% mensile) decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di indennità).

Dis-coll 2022: durata

La normativa in tema di DIS-COLL, prima delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio, prevede per gli eventi di disoccupazione intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021 (articolo 15 comma 6 D.Lgs. n. 22/2015) l’erogazione mensile del sussidio per un numero di mesi pari alla metà di quelli per cui sono stati versati contributi, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione e l’evento stesso (ai fini della durata non sono comunque computati i periodi che hanno già dato luogo alla prestazione).

In ogni caso, è previsto un tetto massimo pari a sei mesi.

Il già citato articolo 1 comma 223 della Manovra, a partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, dispone che la DIS-COLL è “corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento”. Ai fini della durata non sono comunque computati “i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.

La DIS-COLL non potrà in ogni caso eccedere i dodici mesi di durata (in luogo dei precedenti sei).

Ne consegue che:

  • Per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino al 31 dicembre 2021 la durata massima della prestazione DIS-COLL è sei mesi;
  • Al contrario, il sussidio in parola non potrà eccedere i dodici mesi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Dis-coll 2022: contribuzione figurativa

L’impianto della DIS-COLL ante Legge di Bilancio prevede (articolo 15 comma 7 D.Lgs. n. 22/2015) che per i periodi di fruizione dell’indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Tutto cambia a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 223 della Manovra, in base alle quali, a decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa.

Quest’ultima è rapportata al reddito medio mensile (di cui vedremo il calcolo) dell’interessato, comunque entro un limite pari a 1,4 volte il massimale DIS-COLL previsto per l’anno in corso.

Ad esempio, ipotizzando che il massimale mensile 2022 sia pari ad euro 1.335,40 la contribuzione figurativa è riconosciuta entro il limite di 1.335,40 * 1,4 = 1.869,56 euro.

I contributi figurativi in questione, ricorda l’INPS, sono computati “ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici”.

Dis-coll 2022: nuove aliquote INPS

La Legge numero 234/2021 (articolo 1 comma 223) modifica l’aliquota contributiva da versare all’INPS – Gestione Separata a copertura degli oneri sostenuti in tema di indennità DIS-COLL, ad oggi pari allo 0,51% (ultimo valore disponibile quello relativo all’anno 2021).

Sul punto, la Manovra dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per:

  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;

i quali hanno potenzialmente diritto a percepire il sussidio di disoccupazione, oltre ad amministratori e sindaci iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (anche se non destinatari della disoccupazione), è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella applicata per la NASpI.

Quest’ultima corrisponde attualmente all’1,61% di cui:

  • 1,31% a titolo di contributo base;
  • 0,30% destinato ai Fondi Interprofessionali.

Pertanto:

  • Sino al 31 dicembre 2021 è dovuta l’aliquota dello 0,51%;
  • Dal 1° gennaio 2022 si applica il contributo NASpI dell’1,61%.

L’INPS si riserva comunque, si legge nella Circolare, di fornire con successive comunicazioni ulteriori istruzioni procedurali e contabili.

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Dis-coll 2022: cosa non cambia

La Legge di Bilancio non apporta alcuna modifica in tema di:

  • Destinatari;
  • Requisiti;
  • Calcolo;
  • Richiesta;

dell’indennità DIS-COLL.

Destinatari

Hanno diritto al sussidio i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio i quali hanno perso involontariamente l’occupazione e risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Al contrario sono esclusi:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita IVA;
  • Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti (con o senza personalità giuridica).

Requisiti

Oltre ad essere disoccupati al momento di presentare la domanda di sussidio, l’accesso alla DIS-COLL è possibile in presenza di almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata, nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’interruzione del rapporto e la cessazione stessa.

Domanda

La richiesta di DIS-COLL dev’essere inoltrata in via telematica all’INPS collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile presentare istanza:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgendosi a patronati e intermediari INPS.

Il termine per l’invio della domanda è fissato in 68 giorni dalla data di cessazione del contratto o della borsa di studio.

Dis-coll 2022: come calcolare l’importo

Per determinare l’importo mensile della DIS-COLL è necessario dividere:

  • Il reddito imponibile ai fini previdenziali (derivante dai rapporti soggetti a contribuzione alla Gestione Separata) relativo all’anno in cui si è interrotto il rapporto ed a quello precedente;
  • Per il numero di mesi (o frazioni di essi) in cui sono stati versati i contributi, riguardanti l’anno in cui si perde l’occupazione e quello precedente.

Se il valore ottenuto è:

  • Inferiore ad euro 1.227,55 (valore aggiornato al 2021) l’importo mensile del sussidio sarà pari al 75% del reddito di riferimento come sopra calcolato;
  • Al contrario, se il risultato è pari o superiore ad euro 1.227,55 la prestazione dovrà corrispondere al 75% di 1.227,55 più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed euro 1.227,55.

In ogni caso la DIS-COLL non potrà eccedere un determinato massimale mensile (anch’esso aggiornato al 2021) pari ad euro 1.335,40.

Manovra: mappa dei nuovi ammortizzatori sociali 2022

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Paolo Ballanti

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