Dunque, la richiesta del Ministero dell’Istruzione per la sospensione della sentenza del Tar Lazio (la quale a settembre aveva annullato il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 sul Nuovo PEI), è definitivamente naufragata.
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Non resta quindi che attendere la decisione di merito del Consiglio di Stato per capire in quale direzione si procederà in materia di Piano Educativo Individualizzato.
Inclusione e Nuovo PEI: sentenza Tar Lazio
Lo scorso 14 settembre 2021, attraverso la Sentenza n. 9795, il Tar Lazio ha optato per la bocciatura del decreto interministeriale numero 182 dello scorso anno, il quale riguardava l’adozione del nuovo PEI con annesse linee guida, e le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con gravi disabilità.
La decisione di ricorrere all’annullamento del decreto interministeriale del 2020 è stata assunta da parte dell’organo della giustizia amministrativa del Lazio poiché esso prevedeva:
- la possibilità dell’esonero degli alunni disabili da alcune materie,
- una riduzione degli organici e delle ore di lezione in classe,
- una composizione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) che lasciava poco spazio alle famiglie di studenti disabili.
Inclusione e Nuovo PEI: Circolare del Miur
Conseguentemente alla sentenza del Tar del Lazio, il Ministero dell’Istruzione ha rilasciato la Nota n. 2044 nella giornata del 17 settembre 2021, attraverso la quale si chiarisce che, nonostante gli ultimi sviluppi, rimane in vigore il Decreto Legislativo n.66/2017, contenente indicazioni precise con lo scopo di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
Nella Nota si legge che “La presente comunicazione intende informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR – a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.“
Inoltre, il documento del Ministero fornisce anche delle disposizioni precise per per riadattare il nuovo PEI alla sentenza del TAR:
- Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità;
- Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute;
- Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe;
Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale”.
Inclusione e Nuovo PEI: Ordinanza del CdS
A seguito del ricorso del Ministero dell’Istruzione al Consiglio di Stato, in cui si richiedeva la sospensione della sentenza del Tar Lazio, in tutta risposta il CdS, in data 26 novembre 2021, ha emanato un’Ordinanza attraverso la quale appoggia quanto stabilito dalla sentenza stessa, ovvero l’annullamento del decreto interministeriale 182/2020.
Come si legge nel documento ufficiale del Consiglio di Stato: “Del resto, non potrebbe sostenersi che l’annullamento di un decreto interministeriale non avente natura regolamentare dia luogo ad un’incertezza sul quadro normativo di riferimento che, stante la natura meramente amministrativa del decreto de quo, dovrebbe essere delineato direttamente dalle pertinenti fonti del diritto e non da atti amministrativi applicativi che non sembrano potere introdurre nuove misure di sostegno non previste dalla disciplina primaria”.
Inoltre, all’interno dell’ordinanza il CdS ha fatto riferimento alla Nota n. 2044 del 17 settembre 2021, con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito puntuali indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022, evidenziando come resti vigente il decreto legislativo n. 66/2017 “in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione” relativamente al Piano Educativo Individualizzato e ai Gruppi per l’inclusione scolastica, nonché richiamando le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno.
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