Il provvedimento, entrato in vigore il 22 ottobre scorso, ha esteso i periodi di FIS e CIGD per le aziende che hanno esaurito le ventotto settimane di cui al Decreto “Sostegni”, oltre a rifinanziare la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per le realtà dei settori tessile ed abbigliamento.
Le domande per accedere agli ammortizzatori devono essere obbligatoriamente inviate sul portale “inps.it”, entro i termini di scadenza previsti per le precedenti casse COVID, sfruttando l’applicativo online già aggiornato al D.l. “Fiscale”.
Analizziamo in dettaglio le istruzioni fornite dall’INPS.
Decreto fiscale in Gazzetta: riscossione cartelle, cassa Covid, Rdc. Le misure
Cassa integrazione Covid: Decreto Fiscale
Il Decreto legge numero 146 del 21 ottobre 2021, in vigore dal giorno successivo, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” detto anche “Decreto Fiscale”, ha previsto, all’articolo 11, ulteriori settimane di Cassa integrazione Covid.
Tredici settimane di FIS e CIGD
In particolare, le aziende che sono state costrette a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica (articolo 11 comma 1) possono presentare domanda di assegno ordinario erogato dal FIS (ASO) o Cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per una durata massima di tredici settimane nel periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021.
L’accesso agli ammortizzatori è riservato alle realtà cui sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di ventotto settimane previsto dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
Il messaggio INPS ricorda che “possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021” hanno in corso un assegno di solidarietà.
CIGO aziende tessili
Il successivo comma 2 dell’articolo 11 ha previsto nove settimane di CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori:
- Industrie tessili;
- Confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
- Fabbricazione di articoli in pelle e simili;
identificati dai codici Ateco 13, 14 e 15, i quali sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Per accedere alla CIGO le aziende interessate devono aver interamente usufruito delle diciassette settimane di CIGO decorrenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, disciplinate dal Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021).
Disposizioni comuni
Tanto la CIGD / FIS quanto la CIGO per le aziende tessili:
- Non prevedono il pagamento del contributo addizionale all’INPS;
- Sono riservate ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del “Decreto Fiscale” 22 ottobre 2021;
È inoltre disposto, per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, il divieto di:
- Avviare procedure di licenziamento collettivo, oltre alla sospensione di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- Ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cui si aggiunge la sospensione delle procedure di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per i lavoratori in tutele reali (ante Jobs Act);
fatte salve le eccezioni previste dal Decreto 146.
Cassa integrazione Covid: come fare domanda
Il messaggio INPS numero 4034 ricorda che è già disponibile sul portale dell’Istituto la procedura per inoltrare richiesta di accesso alle tredici settimane di integrazione salariale per i datori di lavoro destinatari delle tutele del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali oltre a coloro che ricorrono alla CIGD. Collegandosi al sito “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti” i datori di lavoro potranno inviare domanda di CIG utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”.
Il messaggio INPS informa che le istanze per ottenere le tredici settimane di cui al “Decreto Fiscale”:
- Nonostante siano riconosciute una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del Decreto “Sostegni”;
- Possono essere “inviate a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane” introdotte dal citato D.l. “Sostegni”.
Questo significa che se l’azienda Alfa ha terminato il 17 ottobre le ventotto settimane di CIGD del Decreto n. 41/2021, non ancora autorizzate dall’INPS, può comunque presentare richiesta per accedere ai periodi di Cassa di cui al “Decreto Fiscale”, a decorrere dal 18 ottobre 2021.
Scarica il Messaggio numero 4034 in pdf
Cassa integrazione Covid: domanda CIGO aziende tessili
L’accesso alle nove settimane di Cassa integrazione Covid per aziende tessili, di cui all’articolo 11 comma 2 del Decreto 146, è subordinato all’invio di apposita domanda sul sito INPS utilizzando la causale “COVID 19 – DL 146/21” disponibile collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Discorso a parte per le aziende che:
- Appartenenti ai settori di cui ai codici Ateco 13, 14 e 15;
- Alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinario (CIGS);
possono accedere alla CIGO di cui al “Decreto Fiscale” per una durata massima di nove settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, previa:
- Sospensione della CIGS in corso;
- Presentazione di apposita domanda sul sito INPS area “Servizi per aziende e consulenti” utilizzando la causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.
Cassa integrazione Covid: termini per l’invio delle domande
Tanto le domande di CIGD / FIS quanto quelle per la CIGO aziende tessili devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende che decidono di non anticipare in busta paga gli importi a carico dell’INPS, ricorrendo pertanto al pagamento diretto ai beneficiari da parte dell’Istituto, sono tenute ad inviare i dati necessari attraverso i cosiddetti modelli “SR41” entro:
- La fine del mese successivo quello in cui è collocato il periodo di intervento della Cassa;
- In alternativa, entro trenta giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione INPS, se tale scadenza è più favorevole all’azienda.
Trascorsi inutilmente i termini citati, il pagamento delle prestazioni resta a carico del datore di lavoro.
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