Quindi, dal prossimo anno, è possibile pensionarsi con almeno 64 anni d’età e 38 anni di contributi. Si ricorda, al riguarda, che il meccanismo di pensionamento “quota 100” permette, invece, di andare in pensione con: 62 anni d’età e 38 anni di contributi.
Quota 102 è quindi la soluzione transitoria prima del ritorno definitivo della normativa ordinaria, ma per capire come funziona è necessario scendere nel dettaglio.
Ma come funziona in dettaglio? Quali sono i requisiti? Da quando decorre la pensione? Come viene calcolato l’assegno pensionistico? Ecco tutto quello che c’è da sapere su “quota 102”.
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Pensione Quota 102: cos’è
La pensione “quota 102” è la possibilità rivolta ai lavoratori dipendenti di poter anticipare la pensione rispetto ai requisiti ordinari, ossia:
- pensione di vecchiaia: minimo 67 anni d’età, oltre ad almeno 20 anni di contributi;
- pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. L’accesso alla pensione prescinde dall’età anagrafica.
Quindi, il meccanismo di prepensionamento “quota 102” s’inserisce nell’ambito della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, consentendo ai lavoratori di poter pensionarsi con:
- 64 anni d’età;
- 38 anni di contributi.
Si ricorda, al riguardo, che trattasi di una misura ponte prevista per il solo 2022 come preparazione allo “scalone” della Legge Fornero.
Quindi cosa cambia in sostanza rispetto al 2021? In sostanza, aumenterebbe di due anni il requisito di età previsto per l’accesso alla pensione anticipata con il sistema delle quote, mentre resterebbero invariati gli anni di contribuzione richiesti. Così come previsto per Quota 100, anche per Quota 102 il perfezionamento dei requisiti entro la fine del 2022 consentirebbe di esercitare il diritto al pensionamento anticipato anche successivamente.
Pensione Quota 102: soggetti interessati
La pensione “quota 102” è rivolta:
- a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
- alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
- alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Restano, invece, esclusi dal sistema pensionistico “quota 100”:
- il personale appartenente alle Forze armate;
- il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- ed il personale della Guardia di finanza.
Da notare che ai fini:
- del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;
- della determinazione dell’anzianità contributiva, invece, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.
Requisito fondamentale per l’accesso alla pensione “quota 100” è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione Quota 102: come raggiungere i contributi
I requisiti contributivi possono essere raggiunti anche da coloro che hanno avuto carriere lavorative frammentarie, ossia che presentano periodi contributivi versati in due o più gestione pensionistiche. Infatti, il trattamento previdenziale è accessibile anche mediante:
- l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’art. 1, co. 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
- l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282.
Pensione Quota 102: aspetti di incumulabilità
Poiché con “quota 100” si accede alla pensione in deroga ai requisiti ordinatori, vige una totale incumulabilità con altri redditi sia derivanti da lavoro subordinato che autonomo. Quindi, chi è titolare della pensione “quota 100” e volesse svolgere altra attività, vedrà sospendersi il trattamento previdenziale. Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L’incumulabilità tra la pensione “quota 100” con altri redditi, vige esclusivamente fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ossia fino a 67 anni.
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Pensione Quota 102: finestra mobile
Una volta raggiunti i requisiti, per l’effettivo diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico deve trascorrere il periodo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. In particolare:
- i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti;
- i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.
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