Autofattura elettronica: obbligatoria dal 1° gennaio 2022. Istruzioni

L’obbligo dell’autofattura elettronica

Fino al 31 dicembre 2021 l’autofattura può essere emessa in formato cartaceo o elettronico per le operazioni interne e con l’estero. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l’autofattura va emessa in formato elettronico.

Di seguito le operazioni interessate da questo adempimento:

TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno

TD17. Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estro

TD18. Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19. Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72

TD20- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93)

TD21- Autofattura per splafonamento

Nel caso di reverse charge interno, nella fattura elettronica va indicato il codice natura “N6-inversione contabile (reverse charge)” per:

  1. operazioni interne (ad es., cessione di rottami, ecc.);
  2. acquisti di beni intracomunitari, con fattura integrata con l’IVA essendo imponibile;
  3. prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi:
  • intracomunitari a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con l’IVA essendo un’operazione imponibile da registrare sia tra le fatture emesse sia tra quelle di acquisto;
  • extracomunitari a soggetti passivi italiani, per l’acquisto di servizi dall’estero, la fattura obbliga ad emettere l’autofattura, essendo un’operazione imponibile da annotare sia tra le fatture emesse sia tra quelle di acquisto.

Per l’acquisto intracomunitario, l’operatore può comunicare i dati relativi all’imponibile e all’IVA trasmettendo un file xml al SDI indicando il codice TD18 nel campo cedente/prestatore il codice identificativo del fornitore comunitario e nel campo cessionario/committente i propri dati.

Per gli acquisti di servizi, siano essi comunitari o extracomunitari, va utilizzato il codice TD17, indicando le suddette integrazioni.

Per entrambe le eventualità, l’operatore deve rispettare l’obbligo di comunicare le fatture di acquisto (c.d. “esterometro”), con la sola esclusione di quelle per le quali è stata emessa la bolletta doganale e di quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Se per gli acquisti interni è ricevuta una fattura elettronica in cui è indicato uno dei codici da N6.1 a N6.9 inversione contabile, in quanto l’operazione è indicata all’art. 17 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, è necessario integrare il documento ricevuto con l’aliquota e l’imposta e annotarlo nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti.

Tuttavia, la circolare 2.7.2018, n. 13 E, consente di utilizzare una modalità alternativa predisponendo un altro documento, cha va allegato al file della fattura ricevuta nel quale vanno indicati gli estremi della fattura,, l’aliquota e l’IVA, dove nel campo cedente/prestatore va esposta la partita IVA dell’effettivo cedente/prestatore e nel campo cessionario/committente la partita IVA di chi effettua l’integrazione; tale documento xml può essere inviato con il codice TD16-integrazione fattura reverse charge interno ma senza dover rispettare alcun obbligo del suo invio a chi emesso la fattura (cioè il sedente/prestatore).

Sergio Mogorovich

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