Il bonus consiste in un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La misura è rivolta ai soggetti operanti nel settore degli spettacoli che hanno subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.
La Circolare sopraccitata ha chiarito alcuni dubbi sui beneficiari e le spese ammissibili per l’ottenimento del credito d’imposta.
La domanda potrà essere presentata fino al 15 novembre 2021. Vediamo di seguito i dettagli su requisiti e modalità di richiesta e fruizione del Bonus teatro e spettacoli.
Bonus teatro e spettacoli: a chi è rivolto
Il bonus viene introdotto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69. Il comma 1 dell’articolo, in particolare, recita:
“Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.“
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute per realizzare le attività in questione, anche se queste sono state trasmesse con l’ausilio di strumenti digitali, e quindi ad esempio in streaming.
Possono fare domanda per il bonus anche quelle imprese che abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
La Circolare 14/E chiarisce che possono accedere al beneficio “le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.“
Bonus teatro e spettacoli: domanda
La domanda per accedere al bonus va inviata per via telematica attraverso il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modulo per la comunicazione scaricabile qui.
Sarà possibile presentare domanda dal 14 ottobre al 15 novembre 2021. In caso di errori è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituirà integralmente la precedente, è inoltre possibile con un’ulteriore comunicazione rinunciare integralmente al credito d’imposta.
Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico o eventualmente lo scarto, indicandone le motivazioni.
Bonus teatro e spettacoli: importo
L’ammontare del bonus copre il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che risultano dalla domanda presentata. L’erogazione deve rispettare il limite di spesa, che il Decreto Sostegni fissa a 10 milioni di euro. Se in base al numero di domande ricevute questo limite risulta superato, l’ammontare del credito d’imposta verrà ridotto proporzionalmente, altrimenti verrà concesso nella sua interezza.
Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni
Bonus teatro e spettacoli: spese ammissibili
La Circolare delle Entrate del 10 novembre ha specificato quali sono le spese eleggibili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, ovvero quelle riconducibili a queste macro-categorie:
- costi per il personale;
- costi di ospitalità;
- costi di produzione;
- costi di gestione spazi;
- costi di pubblicità e promozione;
- formazione;
- investimenti ammortizzabili;
- costi generali;
- estero;
- circo e spettacolo viaggiante.
Alla Circolare 14/E è allegata una tabella con un ulteriore dettaglio sulle spese ammissibili.
Scarica la Circolare 14/E in pdf
Bonus teatro e spettacoli: utilizzo in compensazione
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Il modello F24 in questo caso dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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