Il lavoratore che si reca in trasferta vedrà controllato il suo Green Pass non dal datore di lavoro ma dal titolare della struttura presso cui si reca. Per il lavoro a turni, soprattutto per quelli notturni, saranno deputati al controllo gli addetti alla vigilanza.
Vediamo quindi tutte le considerazioni di Confindustria e le note sull’estensione della certificazione verde al lavoro privato.
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Green Pass Lavoro: chi è soggetto all’obbligo
Per quanto riguarda il settore privato, l’obbligo è esteso a tutti i lavoratori e anche ai “soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di
contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.”
Secondo Confindustria infatti non avrebbe senso escludere i lavoratori con tipologie di contratto diverse da quelle di lavoro subordinato, in quanto questi possono introdurre lo stesso rischio.
Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, la nota suggerisce che spetta al somministratore assicurarsi che il lavoratore in questione possieda i requisiti per eseguire la prestazione lavorativa. L’utilizzatore invece dovrà verificare il Green Pass del lavoratore in somministrazione.
Green Pass Lavoro: esenzioni
Gli unici soggetti che non sono obbligati a esibire il Green Pass sono quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
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Green Pass Lavoro: controlli
La verifica della certificazione spetterà sia ai datori di lavoro dei dipendenti del settore privato che ai datori di lavoro dei soggetti che svolgono qualsiasi tipo di attività lavorativa o di formazione all’interno di luoghi afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni.
Le verifiche saranno svolte:
- anche a campione;
- prioritariamente al momento dell’accesso del luogo di lavoro ma anche in momenti successivi se necessario;
- individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.
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Green Pass Lavoro: sanzioni
I lavoratori che non saranno in possesso della certificazione saranno considerati assenti ingiustificati e senza diritto alla retribuzione fino a quando non presenteranno il Green Pass o comunque fino al 31 dicembre 2021.
Chi accede al luogo di lavoro senza certificazione verrà invece sottoposto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
Nel caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro, o di mancata adozione delle misure organizzative che i datori di lavoro saranno tenuti ad adottare entro il 15 ottobre 2021, verrà comminata una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno, dopo che un lavoratore sarà risultato assente ingiustificato per 5 giorni, procedere con la sostituzione del lavoratore in questione.
Green Pass Lavoro: tamponi
Secondo la Nota di Confindustria, l’onere economico dell’esecuzione del tampone spetta interamente al lavoratore, in quanto “la presentazione del test in sostituzione del certificato
comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del
diritto del ricorrente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo
interesse di quest’ultimo“.
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