Alla luce degli errori rilevati dall’INPS nel calcolo del contributo da parte delle aziende, è stata pubblicata la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 con il preciso scopo di fornire indicazioni utili per la corretta determinazione del ticket.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Scarica la Circolare Inps numero 137
Ticket licenziamento: massimale ASpI / NASpI
Ai sensi della Legge numero 92/2012 (“Legge Fornero”) articolo 4 comma 31 nei casi di “interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI” è dovuta dall’azienda una “somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Dal 1° maggio 2015, data di avvio della nuova indennità di disoccupazione, il calcolo del contributo aziendale di recesso prende in considerazione il 41% del massimale NASpI pari (articolo 4 Dlgs. n. 22/2015) a 1.300 euro per il 2015. Così la legge: “La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto numero 22, l’INPS comunica annualmente con apposita circolare il valore aggiornato del massimale NASpI, utile per calcolare (applicando la percentuale del 41 o dell’82%) il “ticket licenziamento”.
Nella citata circolare del 17 settembre l’Istituto riepilogo con un’apposita tabella gli importi annui del massimale, a partire dal 2013, periodo in cui operava ancora il sussidio ASpI, antenato dell’attuale prestazione INPS.
Si citano ad esempio:
- Anno 2013 massimale ASpI euro 1.152,90;
- Anno 2014 massimale ASpI euro 1.165,58;
- Anno 2015 massimale ASpI euro 1.167,91;
- Anno 2015, 2016 e 2017, massimale NASpI euro 1.300,00;
- Anno 2018 massimale NASpI euro 1.314,30;
- Anno 2019 massimale NASpI euro 1.328,76;
- Anno 2020 massimale NASpI euro 1.335,40;
- Anno 2021 massimale NASpI euro 1.335,40.
Ticket licenziamento: percentuale
Il passaggio successivo per calcolare il ticket è applicare (articolo 2, comma 31, Legge n. 92/2012) la percentuale del 41% al massimale mensile ASpI / NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ticket licenziamento: anzianità aziendale ed esempi di calcolo
Un aspetto fondamentale per calcolare il ticket è determinare i mesi di anzianità aziendale del dipendente cessato, nel limite massimo di trentasei.
Se i periodi di lavoro totali sono inferiori all’anno, il contributo dovrà essere riproporzionato con la seguente formula:
(Mesi di anzianità aziendale / 12) * 41% del massimale ASpI / NASpI relativo all’anno in cui è cessato il rapporto.
Ipotizziamo che il lavoratore Caio sia stato:
- Assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2021;
- Licenziato per giusta causa il 31 maggio 2021.
In tal caso si dovranno considerare:
- Massimale NASpI 2021 pari ad euro 1.335,40 di cui il 41% equivale a 547,51 euro;
- Calcolare i mesi di anzianità aziendale pari a cinque;
- Applicare la formula per ottenere il ticket licenziamento, (mesi in forza 5 / 12) * 547,51 euro = 228,13 euro.
Consideriamo al contrario l’ipotesi di un lavoratore con ventotto mesi di anzianità aziendale, cessato sempre nel 2021. In questo frangente si dovrà:
- Moltiplicare il massimale 2021 per due, equivalente a 547,51 * 2 = 1.095,02 euro (importo A);
- Sommare all’importo A altri quattro mesi di ticket pari a (4 / 12) * 547,51 = 182,50 euro (importo B);
- Sommare l’importo A all’importo B per ottenere il valore del contributo licenziamento di 1.095,02 + 182,50 = 1.277,52 euro.
Ticket licenziamento: importo massimo
Applicando i criteri di calcolo INPS ed il massimale NASpI 2021, ne consegue che il ticket dovuto per un dipendente con anzianità aziendale pari o superiore a trentasei mesi, il cui rapporto si interrompe nell’anno corrente, equivale a (massimale NASpI 2021 euro 1.335,40 * 41%) * 3 = 1.642,54 euro.
L’ammontare del contributo è scollegato rispetto all’orario di lavoro del dipendente e non subisce pertanto alcuna riduzione per i lavoratori part-time.
Ticket licenziamento: maggiorazioni
Il contributo aziendale di recesso è maggiorato nelle ipotesi di licenziamento collettivo, qualora la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale. In questa ipotesi il contributo NASpI (a decorrere dal 1° gennaio 2017) è moltiplicato per tre.
Inoltre, se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra tra quelle destinatarie della Cassa integrazione straordinaria (CIGS), a decorrere dal 1° gennaio 2018 il ticket è calcolato in misura pari all’82% del massimale NASpI (in luogo della percentuale ordinaria del 41%).
Sono esclusi da quest’ultima maggiorazione i licenziamenti collettivi:
- La cui procedura è stata avviata entro il 20 ottobre 2017;
- Con interruzione del rapporto di lavoro avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2018.
Di conseguenza, un’azienda che rientra nel campo di applicazione della CIGS sarà tenuta a versare un contributo NASpI pari all’82% del massimale, moltiplicato per tre, a fronte di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale.
Indennità Naspi: tutti i requisiti per richiederla
Ticket licenziamento: versamento
Il ticket NASpI è versato dal datore di lavoro con modello F24 insieme ai contributi dovuti all’INPS, entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto.
Ipotizziamo che il lavoratore Tizio sia cessato il 15 luglio 2021. La scadenza per il pagamento dei contributi oggetto della denuncia successiva (agosto 2021) è fissata al 16 settembre 2021. Entro tale data il datore di lavoro dovrà versare all’INPS il contributo aziendale di recesso per Tizio.
Ticket licenziamento: cosa fare in caso di errori di calcolo
Come reso noto dall’INPS nella circolare numero 137, da “recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto” sono emersi numerosi errori delle aziende nel calcolo del ticket, a causa di un’errata valorizzazione del massimale annuo ASpI / NASpI.
Ciò ha causato in alcune circostanze, ancora l’INPS, il pagamento di “importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI”. Al contrario, per “le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto”.
Tenuto conto delle discordanze citate, l’INPS fornirà con apposito messaggio le indicazioni operative per regolarizzare i periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare numero 137, coincidente con il 17 settembre 2021, in modo tale da permettere alle aziende di:
- Recuperare gli importi versati in eccedenza;
- Corrispondere le eventuali differenze rispetto a quanto già pagato a titolo di ticket ASpI / NASpI.
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