La risposta alla richiesta di consulenza giuridica 7.9.2021, n. 12, ha chiarito il contenuto del n. 13) della Parte II della Tabella A allegata al d.r.p. 26.10.1972, n. 633, secondo l’aliquota IVA del 4% va applicata sulle cessioni di “olio di oliva; oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione ad uso alimentare (v.d. ex 15.13)”.
Il quesito aveva per oggetto le cessioni di olio extra vergine, olio d’oliva e di olio di sansa di oliva.
La norma, cioè il suddetto n. 13), individua in maniera specifica la voce “olio di oliva” senza porre alcuna ulteriore condizione, neppure quella di destinazione all’alimentazione umana.
La risposta richiama le note complementari della Nomenclatura combinata secondo cui “rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroidi sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione … Non rientrano nelle voci 1509 3 1510 gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli di oliva e di diversa natura. La presenza di olio di oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell’allegato VII del Regolamento (CEE) n. 2568/91”.
La risposta precisa che gli oli d’oliva devono essere stati ottenuti “esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione”. Per esclusione, la qualifica è riservata agli oli di oliva che sono ottenuti impiegando solventi, additivi ad azione chimica o biochimica o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura.
Secondo l’art. 15 della seconda parte della Nomenclatura combinata si considera:
- “olio d’oliva lampante” (sottovoce 1509 10 10) l’olio d’oliva che presenta le caratteristiche degli oli di oliva della categoria 3 indicata nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91;
- “olio d’oliva extra vergine (sottovoce 1509 10 20) l’olio d’oliva che presenta le caratteristiche degli oli di oliva della categoria 1 indicata nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91;
- “altri oli d’oliva” (sottovoce 1509 10 80) gli oli d’oliva della categoria 2 indicata nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91.
La normativa doganale non prevede alcuna distinzione d’uso per l’olio d’oliva.
La risposta conclude ritenendo che “le cessioni di olio di oliva siano soggette all’aliquota IVA del 4%, anche se destinate alla produzione di cosmetici”.
Va precisato che il produttore agricolo, di conseguenza, può applicare la percentuale di compensazione forfettaria del 4% sulle cessioni di olio di oliva (vocen. 33) della Parte I della Tabella A allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633).
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