Il nuovo prospetto di dettaglio degli importi contributivi dovuti sarà reso disponibile nei prossimi giorni nel “cassetto previdenziale lavoratori autonomi agricoli” e terrà conto, oltre che della riduzione in argomento, anche di eventuali variazioni intervenute sulla posizione contributiva dei suddetti lavoratori dopo l’emissione relativa all’anno 2021. Stiamo parlando, a titolo esemplificativo, della cancellazione dell’intero nucleo, della cancellazione componente dal nucleo, della modificazione della fascia di inquadramento dell’azienda, della riduzione contributiva “ultra sessantacinquenne”, ecc.
A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 2978 del 2 settembre 2021. Nel documento di prassi si specifica che le somme eventualmente pagate in eccedenza con la prima rata con scadenza 16 luglio 2021 potranno essere compensate con le somme da versare con la rata con scadenza 16 settembre 2021.
Scarica il Messaggio Inps n. 2978 del 2 settembre 2021
Contributi e premi Inail agricoli: la riduzione 2021
Il Decreto 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha fissato per l’anno 2021 nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013.
Tale riduzione viene applicata ogni anno dall’Istituto sulla base di elenchi delle aziende trasmessi dall’INAIL in relazione alla contribuzione afferente alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti delle aziende agricole;
- coltivatori diretti,
- coloni e mezzadri;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari.
Contributi e premi Inail agricoli: quando si applica la riduzione
Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla L. n. 250/1958;
- ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del Dpr. n. 11241/1965;
- ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. n. 93/1958;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del Dpr. n. 1124/1965 30, riscossi in forma unificata dall’INPS.
Premi assicurativi Inail 2021: i nuovi importi ridotti
Contributi e premi Inail agricoli: criteri di applicazione della riduzione
Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e, per i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Attività iniziata da oltre un biennio.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. n. 1124/1965, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Per l’anno 2021, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da applicare nel triennio 2020-2022 nelle more del completamento della revisione tariffaria.
Attività iniziata da non oltre un biennio.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, art. 1, co. 128, L. n. 147/2013 27) e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.
Contributi e premi Inail agricoli: requisiti
La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2021, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2019.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2021 nella nuova misura del 16,36% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
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