La Certificazione verde, come ormai noto, attesta la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), la negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, oppure la guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Inoltre, l’esibizione del Green Pass è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Green Pass obbligatorio dal 6 agosto: dove è richiesto, regole, la guida completa
Vediamo ora nel dettaglio quali regole saranno applicate a partire dal 1 settembre 2021, dove sarà necessario esibire il Green Pass e quali sono le norme già in vigore.
Green Pass per trasporti, università e scuole: trasporti
A decorrere dal 1 settembre 2021 le disposizioni già in vigore dal 6 agosto verranno ampliate attraverso l’introduzione dell’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo di tutti gli altri mezzi di trasporto esclusi dall’elenco può verificarsi senza l’esibizione obbligatoria della Certificazione verde, come le metropolitane, bus urbani e regionali, che sono esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto. Vi sono comunque alcune eccezioni:
- niente certificazione obbligatoria, per esempio, per i treni regionali, anche se questi effettuano spostamenti a cavallo tra regioni;
- non è necessaria la certificazione se il traghetto collega due luoghi della stessa regione;
- i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina: per accedere ai traghetti non sarà richiesto il Green Pass, nonostante colleghino due regioni (Sicilia e Calabria).
Green Pass per trasporti, università e scuole: università e scuole
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
Per questo motivo a partire dal prossimo 1 settembre, docenti e personale della scuola e dell’università potranno lavorare soltanto se dimostreranno di aver ricevuto la vaccinazione, di essere guariti dal Covid-19 o negativi al tampone.
Il Green Pass non sarà invece obbligatorio per gli studenti, che avranno piena libertà di scelta. Situazione diversa invece per gli studenti universitari, che come i loro professori dovranno esibire la certificazione verde per avere accesso ad esami e lezioni.
Obbligo vaccinale personale scolastico e Green Pass: le ultime novità
Green Pass: le regole già in vigore
L’esibizione del green pass è richiesta in territorio italiano per:
- spostamenti verso e da una Zona Arancione o Rossa;
- partecipare a matrimoni e ricevimenti successivi a cerimonie civili e religiose;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali (Rsa).
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici;
Inoltre, il governo ha recentemente chiarito l’obbligo del Green Pass anche per accedere alle mense aziendali, aggiungendo nelle FAQ la nota seguente: ”Per la consumazione al tavolo al chiuso – è stato spiegato dall’esecutivo – i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde”.
Green Pass nelle mense aziendali: le regole per i dipendenti
Green Pass per trasporti, università e scuole: esenzioni
Al comma 3 dell’articolo 3 del Dl 105/2021 si legge che le disposizioni sul Green Pass “non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute“. Dunque sono esenti dall’obbligo di esibire il Green Pass le seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale;
- soggetti che, per patologie pregresse o reazioni allergiche, non possono essere vaccinati (dovranno mostrare un apposito certificato di esenzione dalla vaccinazione);
- soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR.
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