La riapertura dei termini di iscrizione alla Gestione, inizialmente prevista con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata rinviata ad un apposito decreto ministeriale attuativo.
Il D.m. in questione (in vigore dal 20 agosto scorso) e la successiva Circolare INPS numero 128 del 19 agosto 2021, hanno chiarito termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso.
La Gestione unitaria, ricordiamolo, è stata costituita nel 1996 con lo scopo di finanziarie attività sociali che esulano dall’ambito strettamente previdenziale dell’ex INPDAP. Si citano ad esempio prestiti pluriennali, mutui ipotecari e prestazioni dedicate ai giovani (vacanze studio in Italia o all’estero, borse di studio, master e dottorati di ricerca).
Le risorse economiche a sostegno delle attività sociali provengono in parte dai contributi a carico di lavoratori (0,35% dello stipendio lordo) e pensionati (0,15% trattenuto dall’assegno pensionistico).
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Fondo credito INPS: come funziona
Alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (detto anche “Fondo credito INPS”), istituita con Legge n. 662/1996, sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti con contributi versati alle casse per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della Gestione dipendenti pubblici.
Per talune categorie di soggetti è stata introdotta la possibilità di accedere in maniera facoltativa al Fondo, previa apposita istanza.
E’ stata la Legge n. 160/2019 a prevedere la riapertura dei termini per l’iscrizione alla gestione unitaria, rinviando l’attuazione della norma ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il Decreto in questione, datato 12 maggio 2021 numero 110, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 5 agosto scorso ed è in vigore dal 20 agosto 2021.
La Circolare INPS numero 128 è intervenuta con lo scopo di approfondire modalità e tempistiche per l’accesso al Fondo.
Fondo credito INPS: destinatari
Sono interessati dall’iscrizione alla Gestione unitaria i dipendenti ed i pensionati che alla data del 1° gennaio 2020 non risultano iscritti alla stessa. In particolare ci riferiamo a:
- Soggetti pensionati , già dipendenti pubblici, i quali fruiscono di prestazioni pensionistiche a carico di Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS), Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS), oltre a coloro che, pur essendo dipendenti di un ente privatizzato, hanno mantenuto l’iscrizione a una delle Casse citate (nonché i sottoufficiali in ausiliaria con trattamento a carico del Ministero della difesa);
- Pensionati di enti ed amministrazioni statali i quali ricevono un trattamento pensionistico a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle casse pensionistiche pubbliche (ad esempio INPGI, FPLD, ENPAM);
- Dipendenti di enti ed amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale dei dipendenti statali.
Fondo credito INPS: termini e modalità di adesione
Le richieste di adesione al Fondo devono essere presentate all’INPS entro il 20 febbraio 2022, data corrispondente ai sei mesi successivi l’entrata in vigore del Decreto ministeriale numero 110/2021, attraverso una delle seguenti modalità:
- Online, tramite il portale “it” attraverso il percorso “Prestazioni e servizi – servizi – Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”;
- Avvalendosi dei servizi offerti dai patronati;
- Chiamando il Contact center INPS al numero 803.164 (da telefono fisso) ovvero lo 06.164.164 (da cellulare).
In particolare, attraverso la funzionalità online è possibile (una volta autenticatisi con le credenziali SPID, CIE, CNS o PIN dispositivo) accedere a:
- Nuova domanda;
- Consultazione domanda;
- Consultazione stato lavorazione pratica.
Questo permette di:
- Inserire una nuova istanza;
- Scaricare, visualizzare e stampare una domanda protocollata;
- Sostituire una richiesta già acquisita ed inserirne una nuova.
E’ inoltre prevista la consultazione delle istanze presentate tramite patronato, per coloro che sono in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS o PIN dispositivo.
Per i neoassunti dal 1° gennaio 2020 (ed i pensionandi dalla medesima data) i termini per l’adesione sono quelli già indicati dall’INPS con il messaggio numero 3282/2017. Tra questi si citano i trenta giorni dall’assunzione / trasferimento per i dipendenti assunti e / o trasferiti presso enti ed amministrazioni pubbliche, non iscritti alla Gestione dei lavoratori statali ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine rapporto / fine servizio.
Fondo credito INPS: decorrenza
Una volta comunicata l’adesione, irrevocabile, la stessa decorre dal primo giorno utile del mese in cui è inoltrata l’istanza.
Dalla data citata decorrono gli obblighi contributivi a carico del pensionato.
Fondo credito INPS: versamento contributi
I contributi da versare al Fondo sono pari a:
- 0,35% (a carico del dipendente) per i lavoratori iscritti alla gestione in parola, calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile;
- 0,15% per i soggetti pensionati, calcolato sull’ammontare lordo del trattamento pensionistico (con una corrispondente trattenuta mensile).
I titolari di pensione inferiore o uguale al trattamento minimo a carico del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) non devono farsi carico di alcun contributo.
Come già in parte anticipato, le somme da versare al Fondo sono:
- Interamente a carico dell’aderente;
- Non rimborsabili nel caso in cui non siano state erogate le prestazioni.
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