- Contributo automatico ai soggetti già percettori del precedente aiuto concesso dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021);
- Contributo alternativo per attività che abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 30% dal 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- Contributo perequativo riconosciuto in base al peggioramento del risultato economico d’esercizio, tenuto conto dei sostegni già ricevuti nel 2020 – 2021.
Al fine di contrastare l’indebita percezione dei sussidi (anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia), l’Agenzia delle entrate procede a controlli interni ad esempio su IVA e fatture elettroniche oltre a collaborare con la Guardia di finanza.
Le conseguenze per coloro che hanno percepito sussidi non spettanti sono:
- Restituzione delle somme;
- Sanzione compresa tra il 100 ed il 200%;
- Interessi;
- Responsabilità penale.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Fondo perduto alternativo, domande dal 5 luglio: modulo e istruzioni
Contributi a fondo perduto: controlli dell’Agenzia delle Entrate
Come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le istanze di sussidio pervenute sono oggetto dei controlli canonici previsti in materia di accertamento sulle dichiarazioni.
Vengono inoltre effettuate ulteriori verifiche in merito a:
- Dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi;
- Dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA;
- Dichiarazioni IVA.
Contributi a fondo perduto: tentativi di infiltrazioni criminali
Oltre ai controlli ADE sopra citati, si aggiungono le verifiche mirate a prevenire il tentativo di infiltrazioni criminali nell’erogazione dei contributi.
In particolare il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e Agenzia delle entrate, prevede che quest’ultima trasmetta alla Guardia di finanza, i dati relativi alle domande di sussidio pervenute e le somme corrisposte.
Contributi a fondo perduto: recupero del contributo e sanzioni
Se dai controlli effettuati emerge che il sussidio è in tutto o in parte non spettante (anche in base ai controlli sulla regolarità antimafia) le conseguenze sono:
- Avvio delle attività dell’Agenzia entrate finalizzate al recupero del sussidio;
- Irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 13 comma del Dlgs. n. 471/1997 in una misura compresa tra il 100 ed il 200% (senza possibilità di definizione agevolata);
- Applicazione degli interessi.
Per consentire il pagamento delle somme con F24, l’Agenzia ha comunicato (lo vedremo tra poco) i codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello, attraverso la risoluzione numero 45/E del 7 luglio scorso.
Contributi a fondo perduto: responsabilità penale
L’indebita percezione dei sussidi comporta inoltre una responsabilità penale, disciplinata dall’articolo 316-ter del Codice penale.
La norma sanziona le ipotesi di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, nello specifico: “Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni o unicamente la sanzione amministrativa da 5.164,00 a 25.822,00 euro (con un massimo di tre volte l’importo non spettante), se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 4000,00 euro.
Inoltre, ricorda l’ADE, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia rischia la reclusione da due a sei anni. Nei casi di avvenuta erogazione del sussidio si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).
Contributi a fondo perduto: versamento con F24
Come anticipato, la risoluzione Agenzia entrate numero 45/E del 7 luglio 2021 ha reso noti i codici tributo da utilizzare per il versamento di:
- Contributo non spettante;
- Sanzioni;
- Interessi.
Il pagamento avverrà con il modello “F24 Versamenti con elementi identificati (F24 ELIDE)”, riportando:
- Codice tributo 7500 relativo a “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
- Codice tributo 7501 per “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
- Codice 7502 corrispondente a “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
Inoltre, nella sezione “Contribuente” si dovranno indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. Mentre in “Erario ed altro” nei campi “codice ufficio”, “codice atto” ed “anno di riferimento” si riporteranno i riferimenti contenuti nell’atto di recupero dell’ADE.
Da ultimo, il campo “tipo” ospiterà la lettera R.
Contributi a fondo perduto: restituzione
I soggetti beneficiari che, per errore, si accorgono di aver ricevuto il sussidio in tutto o in parte non spettante, possono, prima dell’intervento dell’Agenzia entrate, restituire spontaneamente le somme, oltre a:
- Interessi;
- Sanzioni, calcolate applicando le riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs. n. 472/1997).
Il pagamento dovrà avvenire sempre con modello F24 ELIDE, utilizzando i codici tributo e le istruzioni fornite con provvedimento dell’Agenzia entrate numero 37/E del 26 giugno 2020.
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