Il servizio è disponibile fino al sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente.
La circolare rilasciata sul portale Inail il 25 giugno 2021, inoltre, fornisce indicazioni sugli elementi per il calcolo del premio, sull’applicazione di sconti e agevolazioni e chiarisce il regime sanzionatorio in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
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Vediamo ora nel dettaglio tutte le informazioni sul nuovo servizio Inail, come si utilizza e i destinatari.
Autoliquidazione ditte cessate: chi utilizza il servizio
Tutti gli atti relativi all’Autoliquidazione ditte cessate potranno essere eseguiti in modalità esclusivamente telematica tramite il servizio online disponibile dal 1 luglio 2021, è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione ed è accessibile sia dal menu “Autoliquidazione” sia da “Denunce> Denunce di cessazione” dei servizi online.
L’Istituto ha precisato nella circolare del 25 giugno 2021, che il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat) e, di conseguenza, sono esclusi:
- i soggetti assicuranti titolari di un codice ditta nel quale sono presenti esclusivamente posizioni assicurative navigazione (Pan) oppure posizioni assicurative navigazione e posizioni assicurative territoriali (Pan e Pat);
- l’autoliquidazione dei contributi associativi.
Questi due casi continueranno con le attuali modalità, ovvero con la compilazione dell’apposito modello pubblicato sul sito dell’INAIL e la trasmissione via PEC alla sede dell’Istituto competente.
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Autoliquidazione ditte cessate: istruzioni
Il servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che:
- sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta);
- il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.
Le operazioni che gli utenti possono effettuare attraverso il servizio sono:
- l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti;
- il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’Inail con conseguente obbligo di pagamento.
Il servizio online Autoliquidazione ditte cessate rimane disponibile all’utente fino al
giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla Sede competente.
Autoliquidazione ditte cessate: riduzione del tasso
L’autoliquidazione è calcolata sulla base degli elementi disponibili al momento in cui l’utente effettua gli adempimenti con il servizio Autoliquidazione ditte cessate. Nello specifico, per quanto riguarda il tasso applicabile, si fa riferimento a quello già comunicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Nel caso in cui il soggetto assicurante abbia presentato la domanda di riduzione del tasso per prevenzione, possono verificarsi i seguenti casi:
- la domanda di riduzione del tasso per prevenzione non è stata ancora definita dalla Sede competente, in questo caso il servizio considera per il conteggio dell’eventuale premio dovuto a conguaglio, il tasso applicabile comunicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- la domanda di riduzione del tasso per prevenzione è stata definita e accolta dalla Sede competente con emissione del relativo provvedimento di accoglimento, nel quale è indicata la percentuale di oscillazione del tasso in diminuzione. In questo caso, il servizio, ai fini dell’eventuale conguaglio di premio, considera il nuovo tasso comprensivo dell’oscillazione in diminuzione ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe.
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