Con il Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l’INPS ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l’adeguamento delle procedure informatiche.
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Indennità COVID-19: a chi spetta
L’art. 42, co. 1 del “Decreto Sostegni-bis” prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10, co. da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021.
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, i lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’art. 10 del D.L. n. 41/2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.
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Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca
L’art. 69 del Decreto Sostegni-bis ha introdotto, inoltre, una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca.
In particolare, il richiamato art. 69, co. da 1 a 5, prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Detta indennità, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 10 del D.L. n. 41/2021, né con le relative proroghe di cui all’art. 42 del “Decreto Sostegni-bis”. L’indennità una tantum a favore degli operai agricoli è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984.
Il successivo co. 6 del medesimo art. 69 ha previsto, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Riduzione NASpI: stop fino al 31 dicembre
Come anticipato, l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
L’art. 38 del decreto Sostegni-bis ha disposto la sospensione dell’applicazione dell’art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 22/2015. In particolare, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa la decurtazione NASpI.
Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 la predetta riduzione.
Quindi, dal 1° gennaio 2022 trova nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Infine, nel messaggio Inps numero 2309, si precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
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