Saldo e acconto imposte sui redditi: scadenza 30 giugno, chi paga, istruzioni

Il più importante appuntamento con il Fisco del mese di giugno, (salvo eventuali proroghe) oltre al versamento dell’Imu è sicuramente la scadenza di fine mese, quando si dovrà versare il saldo e l’acconto delle imposte sui redditi.

Il saldo e la prima rata di acconto Irpef, Ires, Irap, cedolare secca e imposte sostitutive, può essere versato entro il 30 giugno 2021, in un’unica soluzione o a rate. Vi è anche la possibilità di effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi, il 30 luglio 2021, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%.

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Saldo e acconto imposte sui redditi: 30 giugno

Salvo eventuali proroghe, i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi), e quelli relativi all’eventuale primo acconto, devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata (riferita all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro la prima pari al 40% entro il 30 giugno, insieme al saldo e la seconda (il restante 60%) entro il 30 novembre.

L’acconto Ires è nella misura del 100% dell’imposta, è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Saldo e acconto imposte sui redditi: come si effettuano i versamenti

Per il pagamento del saldo e acconto delle imposte sui redditi si deve utilizzare il modello di versamento F24. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica direttamente tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i canali Entratel o Fisconline o tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere anche effettuato tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che sono abilitati ai servici telematici dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono ad una specifica convenzione.

I contribuenti non titolari di partita Iva, possono effettuare i versamenti sul modello cartaceo anche con modalità telematiche utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 si dovrà indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, e i codici tributo, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Nel compilare il modello F24 si deve tener presente che gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo.

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Saldo e acconto imposte sui redditi: utilizzo dei crediti in compensazione

Coloro che intendono utilizzare in compensazione gli eventuali crediti (credito Iva, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), devono utilizzare il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, vi è sempre l’obbligo di presentare il modello F24 quando questo è “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, Nel modello F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 4001 – Irpef (Saldo);
  • 4033 – Irpef (Acconto prima rata);
  • 4034 – Irpef (Acconto seconda rata o unica soluzione);
  • 1668 – Interessi pagamento dilazionato;
  • 3801 – Addizionale regionale;
  • 3844 – Addizionale comunale (Saldo);
  • 3843 – Addizionale comunale (Acconto);
  • 1792 – Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario (Saldo);
  • 1790 – Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario (Acconto prima rata);
  • 1791 – Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario (Acconto seconda rata o unica soluzione);
  • 1842 – Cedolare secca locazioni (Saldo);
  • 1840 – Cedolare secca locazioni (Acconto prima rata);
  • 1841 – Cedolare secca locazioni (Acconto seconda rata o unica soluzione).

I crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. Tali crediti (in via di principio) possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio.

La compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è inoltre necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 700.000, per ciascun anno solare.

Saldo e acconto imposte sui redditi: rateazione

E’ possibile effettuare il versamento in rate mensili, delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nel modello F24 nell’apposito spazio “Rateazione/Regione/Provincia”.

Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti privati (non titolari di partita Iva) possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 o entro il 30 luglio 2021 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Le rate andranno versate secondo il seguente prospetto:

  • Prima rata entro il 30 giugno;
  • Secondo rata entro il 20 agosto con lo 0,33% di interessi;
  • Terza rata entro il 31 agosto con lo 0,66% di interessi;
  • Quarta rata entro il 30 settembre con lo 0,99% di interessi;
  • Quinta rata entro il 2 novembre con l’1,32% di interessi;
  • Sesta rata entro il 30 novembre con l’1,65% di interessi;

Se la rateazione parte da fine luglio bisognerà applicare all’importo la maggiorazione dello 0.40%, in questo caso le rate sono le seguenti:

  • Prima rata entro il 30 luglio;
  • Seconda rata entro il 20 agosto;
  • Terza rata entro il 31 agosto con lo 0,33% di interessi;
  • Quarta rata entro il 30 settembre con lo 0,66% di interessi;
  • Quinta rata entro il 2 novembre con lo 0,99% di interessi;
  • Sesta rata entro il 30 novembre con l’1,32% di interessi;

Anche i contribuenti titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata o entro il 30 giugno 2021, o entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione 0,40%. In caso di rateizzazione con prima rata entro il 30 giugno le rate saranno le seguenti:

  • Prima rata entro il 30 giugno;
  • Seconda rata entro il 16 luglio con lo 0,18% di interessi;
  • Terza rata entro il 20 agosto con lo 0,51 % di interessi;
  • Quarta rata entro il 16 settembre con lo 0,84% di interessi;
  • Quinta rata entro il 18 ottobre con lo 1,17 % di interessi;
  • Sesta rata entro il 16 novembre con lo 1,50% di interessi.

Se la rateazione parte da fine luglio anche in questo caso l’importo deve essere maggiorato con lo 0,40%, e le rate saranno le seguenti:

  • Prima rata entro il 30 luglio;
  • Seconda rata entro il 20 agosto con lo 0,18 % di interessi;
  • Quarta rata entro il 16 settembre con lo 0,51% di interessi;
  • Quinta rata entro il 18 ottobre con lo 0,84% di interessi;
  • Sesta rata entro il 16 novembre con lo 1,17% di interessi.

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Giuseppe Moschella

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