Quattordicesima 2021: calcolo, importi, assenze, esempi, pagamento

Paolo Ballanti 08/06/21
La quattordicesima fa parte della retribuzione dei lavoratori dipendenti con la particolarità di maturare per ciascun mese in forza, con pagamento tuttavia posticipato in un’unica soluzione nel rispetto della scadenza prevista dal contratto collettivo applicato. In questi casi si parla di “mensilità aggiuntiva” dal momento che l’importo si somma alle dodici mensilità ordinarie. A differenza di queste ultime, tuttavia, dove il pagamento avviene nello stesso mese di maturazione, la quattordicesima è corrisposta in un periodo successivo, disciplinato dal CCNL, di norma coincidente con la retribuzione di giugno, in questo caso anche giugno 2021.

L’importo è interamente regolamentato dai contratti collettivi, sia in termini di calcolo che di eventuali assenze che non permettono la maturazione.

In mancanza di disciplina contrattuale, è nella facoltà del datore di lavoro riconoscere comunque la mensilità, come condizione di maggior favore per i dipendenti.

Analizziamo nel dettaglio cos’è e come si calcola la quattordicesima anche per il 2021.

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Quattordicesima 2021: periodo di maturazione

La quattordicesima ha un periodo di maturazione di dodici mesi, come disciplinato dai singoli contratti collettivi. Di norma, questo decorre dal 1º luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Quattordicesima 2021: erogazione

Sempre il CCNL ha il compito di stabilire il periodo entro il quale corrispondere la quattordicesima. Ad esempio il Contratto Commercio prevede l’erogazione il 1º luglio di ogni anno.

Al contrario il CCNL Alimentari industria non introduce alcuna scadenza per il pagamento.

In assenza di disposizioni contrattuali, l’azienda può corrispondere la quattordicesima con il cedolino paga relativo all’ultimo mese di maturazione. Ad esempio, nel caso in cui il periodo sia 1º luglio – 30 giugno, il pagamento avverrà con la busta di giugno.

Quattordicesima 2021: calcolo

La quattordicesima rappresenta un’ulteriore mensilità di retribuzione, con maturazione in ciascun mese di rapporto.

Facciamo l’esempio del dipendente Caio, assunto al terzo livello del Contratto collettivo Commercio e terziario – Confcommercio. La sua retribuzione lorda mensile ipotizziamo sia pari ad euro 2.100,00 lordi, mentre il periodo di maturazione interessa i mesi da luglio 2020 a giugno 2021, con pagamento nella busta paga di giugno.

Per calcolare la quattordicesima 2021 dovremo semplicemente sommare le dodici quote di quattordicesima (i cosiddetti “ratei”) realizzatisi nel periodo 2020-2021. Se la retribuzione mensile di luglio 2020 è stata pari ad euro 2.100,00 la quota di quattordicesima sarà 2.100,00 / 12 = 175,00 euro.

Nel caso in cui il compenso lordo rimanga invariato sino a marzo 2021, Caio maturerà otto ratei da agosto 2020 a marzo 2021, pari complessivamente a 175,00 * 8 = 1.400,00 euro.

Ad aprile 2021 l’interessato riceve un aumento in busta paga pari ad euro 200,00 lordi mensili a titolo di superminimo non assorbibile. Di conseguenza, il rateo di aprile sarà 2.300,00 / 12 = 191,67 euro. Così anche a maggio e giugno per complessivi 191,67 * 2 = 383,34 euro.

A questo punto non ci resta che sommare i ratei da luglio 2020 a giugno 2021 per ottenere il valore complessivo lordo della quattordicesima da corrispondere con la busta paga di giugno:

175,00 euro (rateo luglio 2020) + 1.400,00 (ratei da agosto 2020 a marzo 2021) + 191,67 (rateo aprile 2021) + 383,34 (rateo maggio e giugno 2021) = 2.150,01 euro.

Quattordicesima 2021: calcolo alternativo

 Il CCNL può tuttavia prevedere il calcolo della quattordicesima in base alla retribuzione applicata nel mese di erogazione. Nell’esempio appena citato, Caio avrebbe pertanto diritto, nel caso in cui il suo rapporto di lavoro abbia interessato l’intero periodo di maturazione giugno 2020 – luglio 2021, ad euro 2.300,00 lordi a titolo di quattordicesima 2021.

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Quattordicesima 2021: assenze

 La maturazione della quattordicesima in caso di assenze del dipendente è disciplinata dai singoli contratti collettivi. In mancanza di disposizioni in merito, si applicano le regole previste per la tredicesima mensilità.

Queste prevedono l’equiparazione di una serie di assenze ai periodi lavorati, ai fini del calcolo della quattordicesima. In particolare:

  • Malattia e infortunio (nei limiti del periodo di comporto);
  • Maternità e paternità obbligatoria;
  • Ferie e permessi;
  • Congedo matrimoniale;
  • Permessi Legge numero 104/1992.

Di conseguenza, il dipendente che si assenta per uno degli eventi citati, non subisce alcuna diminuzione della quattordicesima.

Al contrario, non consentono la maturazione della mensilità aggiuntiva:

  • Congedo parentale;
  • Sciopero;
  • Assenze per malattia del bambino;
  • Aspettativa non retribuita;
  • Permessi non retribuiti;
  • Assenza ingiustificata.

Riprendendo il primo esempio di Caio, se questi ad aprile 2021 si è assentato per aspettativa non retribuita, il compenso totale a titolo di quattordicesima (calcolato in euro 2.150,01 complessivi) sarebbe pertanto pari a undici ratei, anziché dodici:

175,00 euro (rateo luglio 2020) + 1.400,00 (ratei da agosto 2020 a marzo 2021) + 383,34 (rateo maggio e giugno 2021) = 1.958,34 euro.

Quattordicesima 2021: assunzione o cessazione

Cosa accade ai dipendenti che vengono assunti o interrompono il rapporto nel corso del periodo di maturazione della quattordicesima?

Per i neo-assunti maturano tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi in forza. Per i periodi parzialmente lavorati (assunzione ad esempio a metà mese) si applica il criterio previsto dal contratto collettivo. Se quest’ultimo nulla dispone in merito, il rateo matura per i periodi con pari o superiori ai quindici giorni.

Ipotizziamo:

  • Assunzione il 10 maggio 2021, matura il rateo di quattordicesima di maggio;
  • Assunzione il 20 maggio 2021, il rateo di maggio non matura, la quattordicesima maturerà da giugno 2021.

Lo stesso criterio si applica per i casi di interruzione del rapporto, considerando i periodi pari o superiori a quindici giorni ai fini della maturazione della quattordicesima.

Quattordicesima 2021: part-time

Il calcolo descritto per i lavoratori a tempo pieno è identico a quello necessario per i part-time, eccezion fatta per l’importo che dovrà essere diviso per 12. Questo infatti coinciderà con la retribuzione mensile lorda, calcolata in percentuale all’orario ridotto.

Se Caio avesse un orario part-time 50%, la retribuzione da considerare per il calcolo sarebbe non più 2.100,00 euro ma 1.050,00 euro.

Quattordicesima 2021: pagamento

Le somme corrisposte a titolo di quattordicesima sono a tutti gli effetti soggette a trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF, al pari della normale retribuzione.

Le stesse concorrono inoltre al calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario. Da non dimenticare, infine, che la quattordicesima contribuisce alla formazione del trattamento di fine rapporto (TFR).

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Paolo Ballanti

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