Aiuti allo sport: in arrivo il pagamento dei bonus per collaboratori sportivi

Paolo Ballanti 30/06/21
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Il comparto sportivo è stato ed è tuttora uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19. Per questo motivo, sin dall’inizio della pandemia con il Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) sono stati previsti aiuti allo sport, misure in favore di collaboratori, società ed associazioni sportive.

Da ultimo, il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) entrato in vigore il 26 maggio scorso, ha riconosciuto un’ulteriore tranche del bonus collaboratori sportivi, oltre ad estendere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e potenziare le risorse destinate a sostenere le attività sportive sospese o i costi sanitari per i test COVID-19.

Nella giornata del 29 giugno è arrivato l’annuncio del Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, che comunica l’avvio delle procedure per accreditare a Sport e Salute S.p.A. le somme per pagare le mensilità di aprile e maggio del bonus per collaboratori sportivi. I pagamenti arriveranno già nei giorni successivi.

Analizziamo le novità in dettaglio, partendo dall’indennità riconosciuta per i collaboratori a copertura dei mesi di aprile e maggio 2021.

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Aiuti allo sport: Bonus collaboratori sportivi

L’articolo 44 del “Sostegni-bis” prevede un’indennità erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • Il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  • Le società e associazioni sportive dilettantistiche;

che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività.

La somma una tantum ai collaboratori sportivi, per i mesi di aprile e maggio 2021, è complessivamente pari a:

  • 1.600 euro per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro;
  • 1.070 euro per i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro,
  • 540 euro ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro

La somma percepita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

La stessa non è cumulabile con:

  • Percettori di altro reddito da lavoro;
  • Reddito di cittadinanza;
  • Reddito di emergenza;
  • Indennità di disoccupazione;
  • Ammortizzatori sociali ed indennità una tantum COVID-19 per coloro che hanno sospeso, ridotto o cessato l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica (ad esempio lavoratori stagionali o dello spettacolo).

Come precisato nelle FAQ del portale sportesalute.eu l’indennità una tantum è corrisposta in via automatica in favore di coloro che già hanno beneficiato del sussidio per uno o più dei mesi di:

  • Marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020;
  • Gennaio, febbraio, marzo 2021.

I potenziali aventi diritto riceveranno una mail da Sport e Salute, al fine di confermare o meno il possesso dei requisiti per percepire le somme a copertura del periodo aprile – maggio 2021.

Il pagamento dell’indennità avverrà a mezzo bonifico bancario.

Aiuti allo sport: credito d’imposta per investimenti pubblicitari

L’articolo 10 comma 1 del “Sostegni-bis” estende alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta in favore di:

  • Imprese;
  • Lavoratori autonomi;
  • Enti non commerciali;

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (comprese le sponsorizzazioni) nei confronti di:

  • Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • Società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, le quali svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% dei predetti investimenti.

Aiuti allo sport: contributi a fondo perduto per spese sanitarie

L’articolo 10 comma 3 del D.l. n. 73 istituisce per l’anno 2021 un fondo pari a 56 milioni di euro, destinato a sostenere gli operatori del settore sportivo, colpiti dalle misure restrittive adottate per contenere l’emergenza epidemiologica.

In particolare, il fondo ha lo scopo di finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione dei test di diagnosi del virus COVID-19.

Destinatarie delle somme:

  • Società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato i cento milioni di euro di fatturato;
  • Società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI ed operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Le modalità operative per l’erogazione dei contributi saranno oggetto di apposito Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM) da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.l. “Sostegni-bis”.

Aiuti allo sport: contributi per attività sportive sospese

Sempre l’articolo 10 del Decreto numero 73 (comma 5), aumenta in misura pari a 180 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” istituito dal Decreto “Ristori” (D.l. n. 137/2020).

Scopo del Fondo unico è riconoscere contributi ad associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Gli aspetti pratici relativi all’erogazione delle somme saranno disciplinati con apposito DPCM, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.l. “Sostegni-bis”.

>> Scarica qui il Decreto Sostegni bis <<

Aiuti allo sport: misure a sostegno della liquidità

Nell’ambito delle misure di sostegno alle società sportive colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID, il Decreto numero 73 intende facilitarne l’accesso al credito potenziando:

  • Il Fondo di garanzia, previsto dall’articolo 90 comma 12 della L. n. 289/2002, in misura pari a trenta milioni di euro per l’anno 2021;
  • Il Fondo speciale per i contributi in conto interessi, di cui all’articolo 5 comma 1 della Legge n. 1295/1957, per tredici milioni di euro per l’anno 2021.

Viene peraltro esteso al 31 dicembre prossimo il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi, a favore del comparto sportivo.

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Paolo Ballanti

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