A seconda del soggetto destinatario, la domanda di allattamento dev’essere inoltrata all’azienda e / o all’INPS. Previste poi regole particolari in caso di parto gemellare e per i lavoratori part-time.
Analizziamo la disciplina nel dettaglio.
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Permessi allattamento: quando spettano
I permessi per allattamento spettano durante il primo anno di vita del bambino. La misura si estende ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Sono ricomprese altresì le ipotesi di affidamento preadottivo o provvisorio.
Permessi allattamento: durata
I permessi per allattamento spettano nel rispetto dei seguenti limiti:
- Due ore al giorno (anche cumulabili) in presenza di un orario giornaliero pari o superiore a sei ore;
- Se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore, spetta un’ora a titolo di allattamento.
Al fine di determinare la misura dei riposi, l’orario giornaliero da considerare è quello contrattualmente previsto e non effettivo.
Assume pertanto importanza la quantificazione dell’attività lavorativa prevista nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intervenute tra azienda e dipendente. I periodi di riposo raddoppiano in presenza di un parto gemellare, a prescindere dal numero dei figli nati.
I permessi sono estesi anche ai lavoratori part-time, ivi compresi coloro che, da contratto, sono tenuti ad effettuare una sola ora di lavoro nell’arco della giornata.
Permessi allattamento: Asili nido aziendali
Nel caso di aziende che abbiano istituto in sede (o nelle immediate vicinanze) asili nido o altre strutture idonee alla cura e alla custodia dei bambini, i periodi di allattamento sono di mezz’ora ciascuno.
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Permessi allattamento: banca ore
L’INPS ha chiarito (circolare numero 95 bis del 6 settembre 2006) che i riposi per allattamento possono sommarsi a quelli maturati per effetto della cosiddetta “banca delle ore”, anche se esauriscono l’orario giornaliero dell’interessata / interessato, comportando la totale astensione dall’attività lavorativa.
Permessi allattamento: come fare domanda
A seconda dei soggetti beneficiari dei riposi la richiesta dev’essere presentata al datore di lavoro e / o all’INPS.
In particolare, per le lavoratrici dipendenti è sufficiente inoltrare la domanda alla propria azienda. Discorso diverso per i padri. Questi sono tenuti a presentare la richiesta sia al datore di lavoro che all’INPS, attraverso uno dei seguenti canali:
- Online sul portale dell’Istituto accedendo al servizio “Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti”;
- Chiamando il Contact center al numero 803.164 (da rete fissa) oppure 06.164.164 (da rete mobile);
- Servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
Terza ipotesi è quella dei soggetti nei cui confronti l’indennità INPS è liquidata direttamente dall’Istituto, senza alcuna anticipazione ad opera del datore di lavoro. Nei casi citati, a prescindere dal destinatario (lavoratore o lavoratrice), la richiesta è presentata esclusivamente all’INPS, a mezzo dei canali sopra descritti.
Permessi allattamento: trattamento economico
Le ore di riposo per allattamento sono a carico dell’INPS, attraverso un’apposita indennità pari al 100% della retribuzione. Il calcolo dell’importo avviene dividendo la retribuzione del periodo interessato dall’assenza per il coefficiente orario individuato dal contratto collettivo applicato.
Facciamo l’esempio della lavoratrice Mevia con retribuzione lorda mensile di 1.500,00 euro, soggetta al CCNL Commercio e terziario, il quale prevede un coefficiente orario pari a 168. In tal caso si dovrà semplicemente dividere 1.500,00 per 168, per ottenere la retribuzione oraria di 8,93 euro. La stessa sarà poi maggiorata dei ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità (se prevista).
Riprendiamo l’esempio di Mevia. Il suo rateo orario di tredicesima sarà pari a 1.500,00 / 12 = 125,00 (rateo mensile). Il risultato dovrà a sua volta essere diviso per 168, dando come risultato 125 / 168 = 0,74 euro.
Avendo diritto anche alla quattordicesima, il rateo orario a titolo di mensilità aggiuntive sarà pari a 0,74 * 2 (tredicesima e quattordicesima) = 1,48 da sommare a 8,93 ottenendo così il valore orario (10,41 euro), dell’indennità INPS da moltiplicare per il numero di ore di permesso per allattamento.
Di norma, l’importo a carico dell’Istituto è anticipato in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere recuperato dallo stesso in sede di versamento dei contributi con modello F24.
Permessi allattamento: padre lavoratore
Il diritto ai permessi per allattamento si estende al padre lavoratore nelle seguenti ipotesi:
- Affidamento del figlio al solo padre;
- Morte o grave infermità della madre;
- Richiesta dell’allattamento in alternativa alla madre lavoratrice dipendente;
- Madre casalinga o lavoratrice autonoma.
La richiesta di accedere alla misura in parola dev’essere inoltrata sia al datore di lavoro che all’INPS, allegando a seconda dei casi:
- Il provvedimento di affidamento esclusivo;
- Certificato a riprova della morte o grave infermità della madre;
- Dichiarazione della madre lavoratrice dipendente di rinunciare ai permessi;
- Dichiarazione della madre sull’attività di casalinga o di lavoratrice autonoma.
Al padre beneficiario dei permessi per allattamento si applica quanto generalmente previsto per la madre in materia di:
- Periodo di godimento della prestazione;
- Durata dei riposi;
- Trattamento economico applicato.
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