Per tutti gli altri, rimane la possibilità di spostarsi per motivi di lavoro, necessità o salute ma con una novità: gli spostamenti nelle Zone Arancione e Rossa possono avvenire anche se si è in possesso del pass verde per gli spostamenti.
Nel discorso di apertura del G20 ministeriale sul turismo, a presidenza italiana nel 2021, il premier Mario Draghi ha affermato che: “In attesa del certificato europeo, che ci auguriamo venga il più presto possibile, il governo italiano ha introdotto il pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra le Regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo, ma già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano.“
Ricordiamo inoltre che è sempre consentito il ritorno alla propria residenza, abitazione o domicilio. Vediamo nei prossimi paragrafi quando usare l’autocertificazione, i casi in cui è possibile usare la certificazione verde e qualche accenno sugli spostamenti in Europa con il “Green Pass” dell’Unione Europea.
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Spostamenti: quando serve l’autocertificazione
L’autocertificazione rimane per giustificare tutti quegli spostamenti che non sono stati toccati dal Decreto Riaperture. Si dovrà quindi usare l’autocertificazione per:
- tutti gli spostamenti in Zona Rossa;
- gli spostamenti fuori dal proprio Comune in Zona Arancione;
- gli spostamenti in tutte le Zone che avvengono tra le 22.00 e le 5.00 nelle zone rossa e arancione, tra le 23.00 e le 5.00 in zona gialla.
Anche per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione che non si trova in una Zona Gialla o Bianca, e per lo spostamento verso la seconda casa, sarà necessaria l’autocertificazione. Per lo spostamento verso le seconde case potrebbero essere applicate delle restrizioni da ordinanze regionali, occorrerà quindi consultare i regolamenti di regioni e Province autonome dove si trovano le seconde case.
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Spostamenti: quando usare il pass verde
La principale novità introdotta dal Decreto Riaperture è la “Certificazione verde Covid-19” o anche “pass verde“, una certificazione che permette gli spostamenti ai cittadini che:
- si sono vaccinati contro il COVID-19
- sono guariti da COVID-19
- hanno effettuato un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo.
È l’articolo 9 del Decreto Riaperture a regolamentare il pass verde, mentre all’articolo 2 che regola gli spostamenti, si legge:
“Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi“.
Il pass verde permette quindi di spostarsi anche per altre motivazioni al di fuori da quelle consentite finora. Si può pensare a spostamenti per turismo, per la partecipazione a eventi sportivi, spettacoli o fiere, tutte quelle attività per le quali sono previste graduali riaperture in questi mesi.
Il pass verde sarà rilasciato in ambito regionale ed è valido solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, a giugno, che verrà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità.
Si legge, tra le Faq del Ministero della Salute sulle certificazioni verdi che:
- il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19
- il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19
- il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.
Il Decreto Riaperture bis (Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65) ha in parte modificato il rilascio della Certificazione verde in seguito all’avvenuta vaccinazione. In particolare, la Certificazione verde avrà una durata di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, rispetto ai 6 originariamente previsti e il pass verrà rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino. Il pass sarà valido da 15 giorni dopo la prima dose fino a 9 mesi dopo la somministrazione della seconda.
La durata del pass sarà invece di 6 mesi in seguito all’avvenuta guarigione da Covid-19, di 48 ore in caso di tampone negativo.
Come anticipato dal premier Draghi, il pass verde sarà disponibile a partire da metà maggio. Si attendono altre indicazioni operative da parte del Ministro della Salute.
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Spostamenti in Europa: il green pass europeo
Come precedentemente riportato, il pass verde sarà valido solo per spostarsi tra Regioni e quindi a livello nazionale. Per gli spostamenti in Europa è previsto entro il mese di giugno il lancio del Digital Green Certificate, un certificato verde europeo digitale o cartaceo, identificato come di:
- avvenuta vaccinazione contro il COVID-19
- avvenuta guarigione da COVID-19
- effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo.
Il Green pass europeo servirà per spostarsi in Europa senza obbligo di quarantena o comunque ad agevolare gli spostamenti, ma non rappresenta un prerequisito essenziale per viaggiare. Si sta sviluppando un sistema di sicurezza unico a livello europeo, mentre gli Stati stanno lavorando a una piattaforma nazionale che sostituirà le certificazioni regionali.
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