Il Tar di Brescia, con la sentenza 514/2011, ha respinto il ricorso di 31 magistrati in servizio nel Distretto della Corte d’appello bresciana che si opponevano alla decurtazione dello stipendio per il triennio 2010-2013. Una riduzione dello stipendio, o meglio, una trattenuta, pari a 4.295 euro pro capite, che si inquadra nelle misure introdotte dalla manovra correttiva del 2010 (D.L. 78/2010) per fermare la spesa destinata alle buste paga dei dipendenti pubblici.
I magistrati ricorrenti contestavano la legittimità costituzionale della misura, e invocavano nel ricorso i principi sanciti dalla Costituzione per sostenere che i tagli in questione fossero «irragionevoli» (quindi contrari all’articolo 3 della Costituzione), «sproporzionati» (articolo 36) e contrari alla «progressività» (articolo 53), se applicati all’indennità giudiziaria, dal momento che quest’ultima non sarebbe una parte del trattamento economico ma solo un indennizzo per gli «oneri» sostenuti dai magistrati nello svolgimento della loro attività. Pertanto i giudici rivendicavano l’intangibilità del proprio trattamento economico in quanto principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura.
Il Tar, richiamando i precedenti in materia della Corte Costituzionale, afferma invece che il trattamento economico dei magistrati non è «intoccabile»: è vero, argomentano i giudici di Brescia, che la Costituzione lo collega alle esigenze di indipendenza della magistratura (articoli 104 e 108 della Costituzione), ma questo non si traduce in un’impossibilità tout court di prevederne delle riduzioni, purché ovviamente non escano dall’ambito della «irragionevolezza».
I giudici amministrativi di Brescia spiegano poi come il blocco degli adeguamenti previsti dal DL 78/2010 serva a far rientrare i magistrati in quelle stesse misure previste per il “semplice” personale contrattualizzato, formato in gran parte da dipendenti pubblici, che si è visto sospendere il rinnovo delle intese per tre anni.
La sentenza afferma inoltre come non possa invocarsi l’incostituzionalità di misure ad hoc per i dipendenti pubblici, come ad esempio proprio il blocco dei contratti, e richiama sul punto un precedente significativo avvenuto durante la precedente crisi finanziaria del Paese: il c.d. decreto Amato n. 348/1992. Anche quella disposizione, afferma il Tar, prevedeva il blocco della contrattazione dei dipendenti, e la stessa fu qualche anno dopo “salvata” dalla Corte costituzionale (sentenza 245/1997) perché «il sacrificio ai pubblici dipendenti è stato limitato nel tempo» e i tagli non furono «irrazionalmente ripartiti fra diverse categorie di cittadini», perché altre norme dello stesso decreto colpivano altri gruppi di lavoratori, fuori dagli uffici pubblici.
La Corte Costituzionale, sul punto, ha sempre infatti sostenuto che i sacrifici economici previsti dalle disposizioni di legge sono legittimi solo se «non siano irrazionalmente estesi nel tempo» (sentenza 99/1995) né «irrazionalmente ripartiti fra diverse categorie di cittadini» (ordinanza 299/1999).
La decisione bresciana, comunque, non risolve interamente la questione: in un ricorso analogo posto in essere da un altro gruppo di magistrati, il Tar Piemonte ha deciso, con l’ordinanza 846/2011, di rimettere la legittimità della stretta imposta alle buste paga dei magistrati alla Corte Costituzionale, sulla base di presupposti simili a quelli invece respinti dal Tar Brescia.
Qui il testo integrale della sentenza del Tar Lombardia, sez. Brescia
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