Il 2021 sarà l’ultimo anno per il suddetto adempimento, in quanto lo stesso è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, della Legge 178/2020.
A partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, andranno trasmesse telematicamente utilizzando il formato della fattura elettronica, trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente all’adempimento in scadenza a fine aprile, sono interessati all’invio i dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, questi vanno trasmessi trimestralmente all’Agenzia delle Entrate, ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per la scadenza del 30 aprile occorre considerare le operazioni transfrontaliere relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. I dati devono essere trasmessi telematicamente, utilizzando le specifiche tecniche del provvedimento del 20 aprile 2020 individuate dall’Allegato A, versione 1.6.2 (aggiornate il 23 novembre 2020), versione nella quale sono stati aggiornati i tracciati per accogliere le informazioni della fattura elettronica.
Oltre all’invio del 30 aprile, nel 2021 gli appuntamenti con l’esterometro, sono i seguenti:
- 2 agosto per il 2° trimestre;
- 2 novembre per il 3° trimestre.
Il 4° trimestre, andrà trasmesso entro il 31 gennaio 2022, ricordando che la trasmissione può essere effettuata direttamente tramite il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato.
Esterometro addio: calendario scadenze 2021 e abolizione dal 2022. Cosa cambia
Esterometro 2021: quali dati si devono trasmettere
Le informazioni da comunicare con l’esterometro, riguardano unicamente le operazioni ricevute verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato.
I dati da comunicare sono i seguenti:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, nei casi in cui non si indica l’imposta in fattura, la tipologia dell’operazione (codice natura).
Esterometro 2021: novità delle specifiche tecniche
Dal 1° gennaio 2021 i dati dell’esterometro devono essere inseriti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche previste considerando che alcuni “campi” sono stati aggiornati. Bisogna fare attenzione al campo “Natura” visto che i codici in uso (N2, N3 o N6) non sono più previsti, e l’eventuale invio di un file con tali codici sarà scartato con codice errore 00448.
Nel ciclo attivo, per le fatture emesse con operatori esteri si dovrà valorizzare il campo “Codice destinatario” con il valore “XXXXXXX”, e il “Codice natura”.
Il codice del Campo “Natura” dal 1° gennaio 2021 dovrà essere scelto per le operazioni in commento fra quelli di seguito elencati:
- 1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972
- 2 non soggette – altri casi;
- 1 non imponibili – esportazioni;
- 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- 3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
Con riferimento al ciclo passivo, non ci sono variazioni dei codici del campo “Tipo documento” e tra quelli di maggior utilizzo si segnalano i seguenti:
- TD01 Fattura;
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura;
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella;
- TD04 Nota di Credito;
- TD05 Nota di Debito;
- TD06 Parcella;
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/1972.
Esterometro 2021: operazioni facoltative
Per le operazioni transfrontaliere, per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche, la comunicazione è facoltativa.
Il contribuente può scegliere di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già da quest’anno. Ci si dovrà comunque ricordare di utilizzare gli specifici codici previsti con riferimento al tipo di documento.
Si ricorda anche che dallo scorso 1° gennaio 2021, le operazioni con operatori della Gran Bretagna non sono più considerabili “scambi intracomunitari”. Nello specifico è stata prevista una regolamentazione solo per il periodo transitorio relativo alle operazioni “a cavallo” tra il 2020 e il 2021 prevista dal cosiddetto Accordo di Recesso (art. 51).
Bollo fatture elettroniche 2021: istruzioni e novità, la guida delle Entrate
Esterometro 2021: operazioni in “reverse charge”
Anche per il reverse charge e le autofatture per alcune operazioni, rimane in essere l’esteormetro fin al 31 dicembre 2021, il riferimento va solo ad alcune casistiche di acquisti intracomunitari:
- di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993);
- di servizi generici (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) effettuati da soggetti stabiliti ai fini Iva in altro Paese della UE;
- di beni e di servizi, rilevanti ai fini Iva, effettuati presso fornitori (cedenti/prestatori) extra-UE, in tal caso se le autofatture che contengo tali dati sono trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) decade l’obbligo di presentare l’esterometro.
Esterometro 2021: sanzioni
Per l’omesso o errato o tardivo invio dell’esterometro, è prevista la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 1.000 euro per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento