L’Inps, con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro, chiarendo anche le modalità per la presentazione della domanda e la compatibilità del congedo con altre tipologie di assenza dell’altro genitore convivente.
Analizziamo nel dettaglio le novità della circolare Inps.
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Congedo parentale Covid 2021: requisiti
Il congedo parentale Covid è previsto solo in caso di lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. I lavoratori in questione devono essere genitori di figli minori di 14 anni.
Il limite di età non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Ulteriore requisito per poter beneficiare del congedo è l’impossibilità, da parte del genitore, di svolgere il lavoro in modalità agile. Il genitore deve inoltre essere convivente del figlio per il quale si richiede il congedo, requisito invece non richiesto nel caso di figli con disabilità grave.
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Congedo parentale Covid 2021: durata
Il congedo può essere richiesto, nei casi sopraccitati, per il periodo che va dal 13 marzo al 30 giugno 2021. È inoltre possibile convertire i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 in congedo Covid, così come possono essere convertiti i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo il 13 marzo e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.
Per farlo, occorrerà semplicemente presentare una nuova domanda di congedo Covid, senza annullare la precedente domanda di congedo parentale, e informare tempestivamente il proprio datore di lavoro della presentazione della domanda in questione.
Congedo parentale Covid 2021: compatibilità
Il congedo parentale Covid è compatibile con le seguenti tipologie di assenza dell’altro genitore convivente:
- Malattia. Se uno dei genitori conviventi è in malattia, l’altro genitore può beneficiare del congedo parentale Covid;
- Maternità/Paternità;
- Ferie;
- Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;
- Se l’altro genitore è un soggetto fragile;
- Se all’altro genitore è riconosciuto un handicap grave, invalidità al 100% o una pensione di inabilità;
- Se l’altro genitore fruisce dello stesso congedo o del lavoro agile per figli avuti con altri soggetti;
- Congedi straordinari previsti dal Decreto Ristori.
Congedo parentale Covid 2021: incompatibilità
Allo stesso modo, un genitore non può usufruire del Congedo parentale Covid se l’altro genitore:
- usufruisce contemporaneamente del medesimo congedo;
- usufruisce del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;
- usufruisce del congedo parentale;
- sta fruendo di riposi giornalieri;
- è disoccupato;
- è in smart working;
- lavora part-time o con lavoro intermittente ed è nelle giornate di pausa.
È inoltre incompatibile la fruizione contemporanea del Congedo parentale Covid e del bonus baby sitter.
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Congedo parentale Covid 2021: come fare domanda
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite:
- Portale telematico Inps;
- Contact Center;
- Patronati.
Si attende l’apposito messaggio Inps che fornirà tutte le indicazioni per la presentazione della domanda. La domanda di congedo potrà essere presentata anche se non si è ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Congedo parentale Covid 2021: istruzioni per le denunce contributive
Per permettere ai datori di lavoro di compilare correttamente le denunce contributive nel caso di lavoratori che usufruiscono del Congedo Covid, è stato previsto nel flusso Uniemens il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MZ2: DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori.
Nel caso di datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato, questi dovranno valorizzare l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Congedo COVID-19 Genitori” unitamente al nuovo elemento di “CodAgio” Q3 “DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021”.
Nel caso di lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica il nuovo codice sarà:
- 61: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112.
I lavoratori del settore pubblico, infine, non dovranno presentare domanda all’INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, che per comunicare i congedi si dovrà avvalere del Tipo Servizio:
- 31: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2.
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