Riscatto della laurea: chiarimenti Inps sull’applicazione del sistema contributivo

Con la Circolare n. 54 del 6.4.2021, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti nel caso in cui, gli oneri per il riscatto della laurea, che per il sistema di calcolo della pensione e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio della riserva matematica (comma 4 dell’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997), sono invece calcolati con il criterio del calcolo “a percentuale” per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportano la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

In una circolare del 2020 (Circolare n. 6 del 22 gennaio) l’Inps ha illustrato le disposizioni sulla decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto della pensione, di periodi che si collocano nel sistema contributivo.

Erano state precisate le modalità per determinare il riscatto nei casi in cui si sarebbe dovuto adottare il criterio della riserva matematica ma, per effetto dell’esercizio della facoltà di optare per il calcolo contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo “a percentuale”.

Con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, l’Inps ha fornito tra gli altri, ulteriori chiarimenti in particolare sugli effetti che derivano per il riscatto dall’esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione e della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Le istruzioni riguardano sia il riscatto della laurea e titoli assimilati (valgono solo i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi) sia la totalizzazione dei contributi e l’opzione esercitata per la pensione con sistema di calcolo contributivo.

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Riscatto della laurea: onere di riscatto

L’onere di riscatto contributivo (ovvero i contributi da versare per ottenere la validità del periodo riscattato a fini di diritto e/o misura della pensione) viene determinato con il criterio di calcolo a percentuale, se il periodo da riscattare si colloca dal 1° gennaio 1996 (da quando vige il sistema contributivo di calcolo della pensione), ma anche con il criterio della riserva matematica, se il periodo da riscattare si colloca prima del 1° gennaio 1996 (fino a quando vige il sistema retributivo di calcolo della pensione).

La regola vale per ogni tipo di riscatto (lavoro all’estero, astensione facoltativa fuori rapporto di lavoro, periodo studi ecc.) Nell’ambito dei corsi universitari, il calcolo agevolato (a percentuale) del riscatto, si applica solo nei casi in cui si rientra per intero nel sistema contributivo.

Se il periodo di riscatto della laurea ricade nel sistema retributivo o misto, l’onere è quantificato per i periodi che ricadono nel sistema retributivo con il metodo della riserva matematica.

Per i periodi che ricadono nel sistema contributivo, avremo il metodo di calcolo a percentuale, applicando un criterio a scelta tra i seguenti:

  • retribuzione degli ultimi 12 mesi e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda;
  • minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Riscatto della laurea: requisiti per l’opzione per il sistema di calcolo contributivo

Per il calcolo della pensione con sistema contributivo, l’opzione può essere esercitata nel corso della vita lavorativa, o contestualmente alla domanda di pensione, ed è necessario il possesso dei seguenti requisiti contributivi:

  • meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
  • almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
  • almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

Per definire il riscatto, è necessario individuare il sistema di calcolo applicabile, e accertare la sussistenza dei requisiti a seconda di quando viene esercitata l’opzione.

Se l’opzione è stata esercitata prima della domanda di riscatto, i periodi da riscattare non rilevano per la verifica dei requisiti contributivi (sopra visti) perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione.

Se l’opzione è esercitata contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano per la verifica dei requisiti.

Se la facoltà di opzione viene esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto, la domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che ricadono nel sistema retributivo).

Nei casi di opzione esercitata al momento del pensionamento e contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano per la verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo dell’onere sarà quello a percentuale, e su richiesta “agevolato” (per gli anni di studio della laurea) anche per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996.

Riscatto della laurea: istruzioni operative per la domanda

La domanda di opzione al sistema contributivo, deve essere presentata telematicamente dal portale internet dell’Inps, con inserimento di PIN e codice fiscale (si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), e/o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica.

Il percorso da seguire è il seguente: “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Domanda di prestazioni pensionistiche” – “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il sottomenù – “certificazioni” –  “diritto a pensione” – “opzione contributivo”.

Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato, secondo quanto previsto dalla circolare n. 46 del 22 marzo 2021.

Il pagamento dell’onere di riscatto, rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazione presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335”.

Riscatto della laurea: facoltà di totalizzazione

Con la totalizzazione, un soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 54, il criterio a percentuale per il calcolo del riscatto (agevolato se relativo ad un corso universitario di studi) si applica nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione “opzione donna.

Tali indicazioni si estendono alle domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo. In tali casi i periodi da riscattare rilevano:

  • per il perfezionamento del requisito contributivo ai fini del diritto alla pensione;
  • per la verifica del perfezionamento di un diritto autonomo alla pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
  • per la determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione dove è stato chiesto il riscatto.

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Giuseppe Moschella

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