Blocco licenziamenti 2021: quando non impedisce il licenziamento

Paolo Ballanti 31/03/21
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Il Decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021, il cosiddetto Decreto “Sostegni”, in conseguenza della difficile situazione economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ulteriormente esteso, sino al 30 giugno 2021, il blocco ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia individuali che collettivi.

Lo stesso D.l. “Sostegni” (in vigore dal 23 marzo scorso) riserva un ulteriore stop, dal 1º luglio al 31 ottobre 2021, nei confronti delle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”, limitatamente alle prestazioni di:

  • Cassa integrazione guadagni in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS per un totale di ventotto settimane dal 1º aprile al 31 dicembre 2021;
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per un massimo di centoventi giorni dal 1º aprile al 31 dicembre 2021.

Lo stop ai licenziamenti, da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio (L. n. 178/2020) sino al 31 marzo 2021, inibisce alle aziende di:

  • Ricorrere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;
  • Avviare procedure di licenziamento collettivo.

Il blocco ha inoltre l’effetto di sospendere:

  • Procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate in data successiva al 23 febbraio 2020;
  • Procedure di conciliazione obbligatoria in corso riservate dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966 ai lavoratori in tutele reali ante “Jobs Act”.

Esistono tuttavia una serie di licenziamenti che, seppur rientranti nella definizione di giustificato motivo oggettivo, in quanto motivati da ragioni inerenti l’attività produttiva, sono esclusi dallo stop. Identica sorte per tutte quelle ipotesi di recesso giustificate da ragioni estranee alle condizioni economiche dell’azienda o del mercato in generale.

Analizziamo in dettaglio in quali ipotesi il datore di lavoro può comunque licenziare.

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Blocco licenziamenti 2021: Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Come espressamente previsto dal Decreto “Sostegni”, nonostante rientrino tra i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sono esclusi dallo stop le ipotesi di recesso determinate da:

  • Cambi di appalto, laddove il personale interessato dai licenziamenti sia stato riassunto dal nuovo appaltatore in forza di un obbligo di legge, contratto collettivo o clausola del contratto di appalto;
  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • Cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto, con esclusivo riferimento ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a questi ultimi è peraltro riconosciuto in presenza degli altri requisiti il potenziale diritto all’indennità di disoccupazione NASPI);
  • Fallimento dell’azienda, nei casi in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio d’impresa ovvero ne sia decretata la cessazione.

Con riferimento all’ultimo punto, a fronte dell’esercizio provvisorio di uno specifico ramo dell’azienda, il blocco riguarderà soltanto i lavoratori adibiti allo stesso, mentre si potrà ricorrere ai licenziamenti per la restante popolazione aziendale.

Blocco licenziamenti 2021: licenziamenti per giusta causa

Sono esclusi dal blocco i licenziamenti per giusta causa, motivati da comportamenti extra-lavorativi del dipendente, talmente gravi da ledere il vincolo fiduciario di quest’ultimo con il datore di lavoro.

I licenziamenti per giusta causa, per i quali oltretutto non opera alcun periodo di preavviso, devono obbligatoriamente rappresentare il risultato della procedura di contestazione disciplinare.

Quest’ultima comporta la preventiva comunicazione al dipendente dei fatti contrari al codice disciplinare, con successiva possibilità per l’interessato di presentare entro cinque giorni eventuali argomenti a difesa.

Trascorso inutilmente il periodo appena citato o comunque non ritenute idonee la giustificazioni, il datore può adottare una serie di provvedimenti disciplinari tra cui, appunto, il licenziamento per giusta causa.

Blocco licenziamenti 2021: licenziamenti per giustificato motivo soggettivo

La procedura di contestazione disciplinare dev’essere osservata anche a fronte di licenziamenti per giustificato motivo soggettivo. Tali sono le ipotesi di recesso (con periodo di preavviso) determinate da inadempimenti, da parte del lavoratore, dei propri obblighi contrattuali.

Anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo sono esclusi dal blocco dei licenziamenti.

Blocco licenziamenti 2021: superamento del periodo di comporto

Nonostante la motivazione rientri nella categoria dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, i datori di lavoro (nonostante il blocco in parola) possono recedere dal contratto per superamento del periodo di comporto, istituto disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, legato al numero di assenze per malattia / infortunio, realizzatesi in un determinato arco temporale.

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Blocco licenziamenti 2021: licenziamento durante o al termine del periodo di prova

Datore di lavoro e dipendente possono recedere liberamente dal contratto durante o al termine del periodo di prova, fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, senza obbligo di motivare la decisione.

Questo in ragione del fatto che la prova ha la principale funzione di consentire ad azienda e dipendente di testarsi a vicenda, per verificare se il rapporto può proseguire serenamente.

Blocco licenziamenti 2021: altre ipotesi di esclusione

Rappresentano ulteriori ipotesi di esclusione dal blocco:

  • Licenziamenti di lavoratori domestici;
  • Licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la pensione di vecchiaia;
  • Licenziamenti dei dirigenti;
  • Risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Blocco licenziamenti 2021: licenziamenti intimati in violazione del blocco

I licenziamenti, soggetti allo stop imposto dal Decreto “Sostegni”, comunque adottati dall’azienda, incorrono nella nullità dell’atto stesso, con conseguente rientro in servizio del lavoratore interessato.

Decreto Sostegni: tutte le misure e aiuti per lavoratori, famiglie e disoccupati

Per approfondimenti:

decreto sostegni copertina 48351

Decreto Sostegni (eBook 2021)

Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

 

 

Paolo Ballanti

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