Già la manovra d’agosto (decreto legge n. 138/2011) aveva previsto che dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i contribuenti con un reddito complessivo annuo lordo superiore a 300mila euro avrebbero versato un “contributo di solidarietà” pari al 3% della somma eccedente tale soglia.
Il nuovo decreto precisa che tale contributo va determinato nell’ambito della dichiarazione dei redditi e versato, in unica soluzione, insieme al saldo Irpef.
In caso di redditi di lavoro dipendente il sostituto d’imposta effettua i calcoli e trattiene, in un colpo solo, il contributo in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all’erario.
Il provvedimento precisa che il contributo è deducibile dal reddito imponibile e, quando riconosciuto dal sostituto d’imposta, deve essere segnalato nel Cud dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Nell’articolo 1 del decreto si ricorda che il contributo va applicato anche agli impiegati pubblici e ai pensionati, con reddito complessivo annuo superiore a 90mila euro come già stabilito dal d.l. 78/2010 e dal d.l. 98/2011. In particolare gli stipendi superiori ai 90mila euro lordi annui dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono ridotti dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 del 5% per la parte compresa tra i 90mila e i 150mila euro, e del 10% per la parte eccedente i 150mila.
Per i pensionati over 90mila euro dall’ 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 l’assegno cala del 5% fino a 150mila euro e del 10% oltre questa quota.
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