Saldo e stralcio e Rottamazione-ter: le novità del Dl Sostegni

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Il Decreto “Sostegni” entrato in vigore il 23 marzo, tra le tante misure per far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria, con la conseguente crisi economia in atto, ha disposto un azzeramento dei debiti verso l’Agente della Riscossione per importo non superiore fino 5mila euro, derivanti da affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (e non più il 2015 come era stato indicato inizialmente), il cd. saldo e stralcio.

L’azzeramento avviene automaticamente, ed è rivolto alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro, ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, il medesimo reddito imponibile. Nello specifico il decreto all’articolo 4 del decreto riprende con alcune modifiche l’analoga disposizione già contenuta nel D.L. 119/2018.

Stralcio cartelle 2021 fino a 5mila euro: chi ha diritto, debiti condonati, limiti reddito, importi

Saldo e stralcio: soglia per la sanatoria

Relativamente alla soglia per l’annullamento delle cartelle, si fa riferimento al debito che residua alla data di entrata in vigore del decreto, e non all’importo originario, quindi possono fruire della sanatoria anche “partite” esattoriali che inizialmente superavano la soglia di 5mila euro.

Concorrono a formare tale limite, il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, non rilevano gli interessi di mora e l’aggio di riscossione che, qualora dovessero determinare il superamento della soglia, non impediscono l’applicazione della disposizione in esame.

Si deve fare riferimento non al totale della cartella, ma alla singola partita di ruolo che è identificata dall’importo totale del provvedimento che sta a monte di essa.

Non rientrano nell’azzeramento dei debiti i le somme che si riferiscono a:

  • recupero degli aiuti di Stato;
  • sentenze di condanna della Corte dei conti;
  • sanzioni a carattere penale;
  • risorse proprie Ue (esempio dazi);
  • Iva all’importazione.

Tra i requisiti già menzionati, ai fini dell’accesso alla sanatoria vi è il possesso di un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro per l’anno 2019, tale limite reddituale è identico per la totalità dei contribuenti, comprese le società.

La nozione di reddito imponibile, richiama la somma di tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili inoltre, dovrebbero risultare irrilevanti i redditi a tassazione separata, quali ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente, il Tfr e le plusvalenze da cessione di azienda. I redditi soggetti a cedolare sugli affitti dovrebbero rientrare nel limite dei 30.000 euro.

L’azzeramento delle partite vale anche per i carichi inclusi nella rottamazione ter e nel saldo e stralcio, ma sono sempre fatti salvi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto. Un decreto del Ministero delle finanze dovrà dettare le disposizioni attuative della sanatoria, compresa la data di riferimento dell’annullamento del debito.

Sino ad allora, sono sospese tutte le attività di recupero da parte dell’Agente della riscossione relative ai debiti non superiori a 5.000 euro, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore. Per le medesime partite, sono altresì sospesi i termini di prescrizione.

L’azzeramento non opera per le somme riscosse dagli enti territoriali (comuni, regioni e province) con lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

>> Decreto Sostegni approvato: tutte le misure e novità <<

Dl Sostegni: ulteriore sospensione delle attività della riscossione

Il decreto “Sostegni” (art. 4, comma 1, lettera a), fa slittare dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Viene differito al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque, entro il 31 maggio 2021.

Viene sospesa fino al 30 aprile 2021 anche l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Le somme oggetto di pignoramento non sono pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

>> Decreto Sostegni: tutte le misure per lavoratori, disoccupati, famiglie <<

Nuove date della rottamazione e del saldo e stralcio

Fissate le nuove date della rottamazione e del saldo e stralcio. Per le rate 2020 che l’ultima proroga aveva spostato al 1° marzo scorso (il termine era in realtà il 28 febbraio ma cadeva di domenica) ci sarà tempo per saldare quanto dovuto ad Agenzia delle Entrate-Riscossione fino al prossimo 31 luglio.

Slitta in avanti anche la possibilità di versare le rate del 2021, le scadenze del 1° marzo, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio potranno essere pagate entro il 30 novembre 2021.

Si ricorda che tutte le scadenze del 2020 sono state in un primo tempo differite al primo marzo scorso dal D.L. 137/2020. Si tratta in particolare dei pagamenti riferiti alla Rottamazione-ter (art. 3 del D.L. 119/2018) e alla successiva riapertura della stessa (art. 16-bis del D.L. 34/2019), alla definizione dei carichi relativi alle risorse Ue (art. 5 del D.L. 119/2018) ed al saldo e stralcio (art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 145/2018).

Per il versamento del dovuto si possono utilizzare i bollettini che sono stati inviati all’inizio dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In caso di omissione o ritardo nel pagamento superiore a 5 giorni anche di una sola rata si decade automaticamente dalla definizione.

Si ricorda che per coloro i quali fossero decaduti dalla rottamazione, alla fine del 2019, è possibile chiedere una nuova dilazione del debito residuo, in deroga rispetto a quanto previsto dalla disciplina a regime.

Nello specifico sarà sufficiente presentare l’istanza di rateazione che, se inoltrata entro la fine di quest’anno, dà diritto al debitore di fruire dell’ampliamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro.

Fisco e Riscossione cartelle: tutte le novità fiscali approvate col Decreto Sostegni

Per approfondimenti:

decreto sostegni copertina 48351

Decreto Sostegni (eBook 2021)

Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

 

 

 

Giuseppe Moschella

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