Le novità illustrate nella circolare Inps numero 45 del 19 marzo, riguardano il riproporzionamento dei permessi in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Come specifica la stessa Inps in una nota pubblicata sul sito, le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Corte di Cassazione, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
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Permessi 104 in part time: il parere della Cassazione
Per la Suprema Corte occorre distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.
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Permessi 104: cosa cambia in part time
Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per cento restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
In sostanza l’Inps si adegua ai Supremi giudici, secondo cui:
- con contratto part time superiore al 50% del normale orario ordinario i permessi 104 sono fruibili per intero,
- con contratto part time inferiore al 50% del normale orario ordinario si continua ad applicare il riproporzionamento ad ore.
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Permessi 104: come fuziona il frazionamento ad ore
La circolare ricorda, inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso. In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018.
Quindi i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, in questo modo:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
a tempo pieno
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
(Fonte Inps)
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