Tribunale di Roma, 20 ottobre 2011
Parti: Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) c. Choopa LLC
FATTO
Nel caso di specie, RTI chiedeva di ordinare a Choopa LLC – società di diritto statunitense – “la immediata rimozione dai server e la conseguente immediata disabilitazione all’accesso di tutti i contenuti riproducenti – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e con qualsiasi modalità di trasmissione – sequenze di immagini fisse o in movimento relative ai programmi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2″ nonché di inibirle “il proseguimento della violazione di tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale ed intellettuale di RTI riferibili” ai medesimi programmi.
La Choopa offriva un servizio di hosting a favore del portale VBB, per mezzo del quale erano trasmessi i contenuti, protetti dal diritto d’autore, di RTI. La società VBB, sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
Si costituiva, invece, la Choopa, la quale eccepiva non solo il difetto di competenza del tribunale italiano (ritenendo che la controversia dovesse essere decisa negli Stati Uniti), ma altresì, nel merito, rilevava l’insussistenza di un obbligo normativo che le imponesse di rimuovere i contenuti veicolati dal portale al quale offriva il servizio di hosting. Osservava, inoltre, di non aver ricevuto una diffida dettagliata analitica con l’indicazione delle pagine web da rimuovere.
DECISIONE
A giudizio del Tribunale di Roma, la responsabilità civile degli ISP che offrono servizi di hosting sussiste nelle sole ipotesi in cui l’intermediario “non abbia prontamente ottemperato all’ordine dell’Autorità giudiziaria od amministrativa di impedire l’accesso alle informazioni illecite oppure all’ipotesi in cui esso, consapevole del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio di cui assicura l’accesso alla rete, non abbia provveduto ad informare l’autorità competente”.
Nella stessa ordinanza, peraltro, il Tribunale ha ribadito due ulteriori, importanti principi.
Il primo, secondo il quale una diffida da parte del titolare dei diritti – RTI nel caso di specie – che non contenga “una dettagliata e specifica indicazione dei video da rimuovere e delle relative pagine web” non è idonea a far sorgere, in capo al fornitore di servizi di hosting, alcun obbligo né responsabilità essendo, a tal fine, necessaria una puntuale segnalazione, contenente gli estremi identificativi dei singoli contenuti da rimuovere perché asseritamente pubblicati in violazione di altrui diritti.
Il secondo, di rilievo ancor maggiore anche perché, talora dimenticato dai Giudici italiani, secondo il quale non è “concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile [n.d.r. il fornitore di servizi di hosting nel caso di specie] un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa [n.d.r. il fornitore di hosting], in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e ciascuno dei contenuti che fossero ospitati sui siti dei propri server”.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui
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