Versamento contributi sospesi, ripresa e prima rata entro oggi 16 marzo

Marzo è un mese pieno di scadenze, tra queste figura anche la ripresa del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dai Decreti Ristori, ultimo il Decreto “Ristori-quater” (Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157), il cui termine era slittato al 16 marzo 2021.

L’INPS, con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, illustra le modalità con le quali è possibile effettuare i versamenti sospesi, compresi quelli che riguardano la quota a carico dei lavoratori.

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Versamento contributi sospesi: quali versamenti

La ripresa dei versamenti da effettuare entro il 16 marzo riguarderà i versamenti sospesi a novembre e dicembre 2020 per effetto dell’emergenza Covid, nello specifico:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  • IVA;
  • trattenute per addizionali regionali e comunali;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Per questi ultimi, il Messaggio numero 896 specifica le istruzioni per i pagamenti che vanno effettuati tramite F24, che vedremo nei prossimi paragrafi.

Versamento contributi sospesi: rateizzazione

Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato in un’unica rata, o in alternativa dilazionato in massimo quattro rate mensili, pagando la prima comunque entro e non oltre il 16 marzo 2021, e le altre entro il 16 di ogni mese. L’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50 euro.

Se si sceglie di usufruire della rateizzazione, le scadenze saranno quindi:

  • Prima rata – 16 marzo 2021
  • Seconda rata – 16 aprile 2021;
  • Terza rata – 16 maggio 2021;
  • Quarta rata – 16 giugno 2021.

Nel caso in cui non si effettui il pagamento di due rate, anche non consecutive, non si sarà più soggetti al beneficio della rateizzazione e si dovrà effettuare il pagamento della somma in un’unica soluzione.

Versamento contributi sospesi: aziende con dipendenti

Per quanto riguarda le aziende con dipendenti, il versamento dei contributi sospesi prevede la compilazione del modello F24 inserendo i codici delle sospensioni N974, N975, N976 (il codice N974 riguarda i contributi delle mensilità di ottobre e novembre 2020).

La causale del contributo da inserire nell’apposita sezione del modello è invece “RC01“.

Versamento contributi sospesi: lavoratori iscritti alla Gestione separata

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i codici delle sospensioni del Decreto Ristori-Quater sono i seguenti:

  • 32 –  “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;
  • 33 –  “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
  • 34 –  “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

La causale del contributo sarà invece CXX/C10.

Versamento contributi sospesi: Aziende con natura giuridica privata con lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

In questo caso, alle aziende in questione che hanno presentato istanza di sospensione, sono stati attribuiti i codici di autorizzazione 4Y e 4X, visibili nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”. In prossimità della scadenza, alle aziende che risultano a debito verrà inviata un’apposita comunicazione con le indicazioni per effettuare il versamento dei contributi sospesi.

Versamento contributi sospesi: Lavoratori agricoli autonomi

Per i lavoratori agricoli autonomi in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Ristori-Quater che volessero avvalersi della sospensione, è necessario utilizzare l’istanza presente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”, “COVID19 – SOSPENSIONE RATE PIANO AMMORTAMENTO AUTONOMI”.

Versamento contributi sospesi: Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per le aziende in questione, nel tracciato Uniemens ListaPosPA dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, indicando:

  • nell’elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato;
  • in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi;
  • in quello <ImportoDovuto>, il valore dell’intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, o in alternativa della singola rata nel caso si sia optato per la rateizzazione;
  • nell’elemento <TipoOperazione> occorrerà inserire D – Dichiarazione;
  • in quello <TipoEvento> si inserirà invece il Codice 002Emergenza Covid Circolare 37/2020.

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Alessandro Sodano

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