Riscatto agevolato della laurea: vale anche per la Pensione anticipata 2021?

Il riscatto agevolato della laurea vale anche per la pensione anticipata? Alla luce dei requisiti sempre più stringenti per accedere alla pensione, sia essa di vecchiaia o anticipata, il legislatore ha introdotto nel corso degli anni alcune misure in grado di avvicinare l’età pensionistica.

Tra queste misure è possibile annoverare il cd. “riscatto della laurea”. Di cosa si tratta? È un meccanismo grazie al quale un lavoratore, dietro il pagamento di un determinato importo, può riscattare gli anni di studi universitari. Quindi, si avvicina l’età pensionistica per un numero di anni corrispondenti agli anni di studi. Tuttavia, tale soluzione si è rivelata molto onerosa e accessibile soltanto per pochi.

Pertanto, grazie al D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”) è stato introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo. Si tratta di una modalità di calcolo agevolata rispetto a quella precedente, di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997.

Torniamo quindi alla nostra domanda: è possibile utilizzare il riscatto agevolato della laurea per accedere alla pensione anticipata 2021? Si ricorda, al riguardo, che la pensione anticipata si raggiunge in caso di 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) oppure 41 anni e 10 mesi di contributi (donne), a prescindere dall’età anagrafica.

Andiamo quindi in ordine e vediamo nello specifico quando si può utilizzare il riscatto agevolato della laurea.

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Riscatto agevolato della laurea: il “Decretone”

All’art. 20, co. 6 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”) è stata prevista una novità in favore dei laureati, al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario (meglio conosciuto come “riscatto della laurea”).

Nello specifico è stato introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto del periodo universitario, da valutare con il sistema contributivo, è consentita in deroga ai meccanismi di calcolo ordinari.

Riscatto agevolato della laurea: calcolo dell’onere

L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, co. 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Ma come si determina il calcolo dell’onere di riscatto della laurea “agevolato”?

L’onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.953 euro) ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Ma quanto costa riscattare, ad esempio, una laurea triennale alla luce della norma introdotta dal D.L. n. 4/2019?

Il calcolo da fare è il seguente:

  • 15.953 (imponibile minimo INPS) * 33% = 5.264,49 euro (per un anno);
  • 5.264,49 * 3 = 15.793,47 euro (per l’intera laurea triennale).

Da notare che le modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella prevista dalla vigente legge. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997.

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Riscatto agevolato della laurea: sistema retributivo o contributivo?

Nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto sarà quantificato utilizzando le seguenti due modalità:

  • per i periodi che si collochino nel sistema retributivo, si utilizzerà il metodo della “riserva matematica”, ai sensi dell’art. 2, co. 4 del D.Lgs n. 184/1997;
  • per i periodi che si collochino nel sistema di contributivo, il soggetto potrà richiedere che l’onere sia quantificato in base a due criteri.

Il primo criterio riguarda la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 2, co. 5 del D.Lgs. n. 184/1997.

Il secondo criterio concerne il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, co. 3, della L. n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

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Riscatto agevolato della laurea: vale anche per la pensione anticipata

Di recente è sorto il dubbio se il riscatto agevolato della laurea fosse utile solo ai fini della misura o anche ai fini del diritto a pensione e se questa facoltà potesse anche essere utilizzata per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne).

Infatti, l’art. 1, co. 7 della L. 335/1995 prevede che “per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi (…)“.

Di conseguenza, il riscatto dei periodi ricadenti nel sistema contributivo era utile solo a fini della misura della pensione e non anche ai fini del diritto.

Successivamente, con il co. 5-ter dell’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 è stato apportato un correttivo specificando che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis [cioè i periodi di riscatto che ricadono nel sistema contributivo nonché quello successivamente introdotto dal 1° gennaio 2008 per i cd. inoccupati, ndr] sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”.

Ne deriva che il riscatto ordinario con il sistema contributivo e riscatto della laurea per gli inoccupati è divenuto utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

In definitiva, anche gli assicurati che presentano domanda di riscatto di laurea agevolato optando per il calcolo contributivo e riscattano i 5 anni di laurea, possono accedere alla pensione anticipata con 37 anni e 10 mesi di contributi.

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Daniele Bonaddio

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