Con riferimento agli Isa, è stato emanato il nuovo decreto nel quale sono previste tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici. Il provvedimento fornisce le indicazioni ai contribuenti che resteranno fuori dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.
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ISA 2020: nuove esclusioni
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa in vigore (i 175 Isa comprensivi di quelli per cui dovrebbe essere approvata a breve la revisione), non si applicano a:
- coloro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
- coloro che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- coloro che esercitano in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.
Nell’elenco dei codici esclusi dall’applicazione degli Isa, vi sono 85 attività che riguardano in particolare i settori del commercio e dei servizi.
ISA 2020: individuazione delle clausole di esclusione
Il decreto chiarisce i criteri seguiti per l’individuazione delle cause di esclusione, tali cause sono state individuate in continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o dei ristori, previsti dai provvedimenti che sono stati emanati nel 2020, per far fronte alle difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla pandemia.
Per quanto riguarda il criterio basato sulla diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al precedente, sono utilizzate le stesse logiche di quello già adottato con l’emanazione del D.L. n. 34/2020, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Le disposizioni che hanno regolato l’erogazione di tali contributi, hanno fissato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi a un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020. Nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con quelli del 2019.
Le differenze di metodo, sono motivate dal fatto che da una parte, i ricavi o i compensi relativi ai due periodi d’imposta (in luogo del fatturato o dei corrispettivi), sono facilmente individuabili, dal momento che sono quelli annualmente dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali e, in modo specifico ai fini Isa, dall’altra, che l’arco temporale annuale risulta omogeneo con quello di applicazione degli stessi Indici.
ISA 2020: contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019
Per quanto riguarda il criterio che esclude i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, viene specificato dal decreto che lo stesso è stato utilizzato anche con riferimento alla concessione del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 137/2020.
Tale seconda causa di esclusione, è complementare con la prima, in quanto consente di superare le difficoltà legate al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente, per chi ha iniziato l’attività nel 2019.
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ISA 2020: esercizio di attività prevalenti
In relazione al terzo criterio, che esclude i soggetti che esercitano in modo prevalente le attività individuate nell’apposito elenco, la causa di esclusione è anch’essa correlata a precedenti disposizioni che hanno imposto la sospensione delle attività economiche.
L’elenco dei codici attività interessati dalla nuova causa di esclusione è stato infatti, individuato in base alle attività che sono state sottoposte alle misure restrittive di sospensione previste dai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre.
Tali attività sono rappresentate da quelle che, per effetto delle norme emanate dopo l’estate, sono state soggette, a livello nazionale o per vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni, che si sono sommate alle chiusure definite nei Dpcm del 9, 11 e 22 marzo 2020.
Tali provvedimenti hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio, i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, eccetera) e non i singoli codici Ateco oggetto della sospensione dell’attività.
Ai fini dell’individuazione dei Codici da escludere dall’applicazione degli Isa è stata quindi effettuata un’attività di riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai provvedimenti e la corrispondente classificazione Ateco.
Va segnalato che non avendo la società SOSE ancora terminato le analisi per la definizione delle specifiche metodologie finalizzate alla valutazione degli effetti economici conseguenti all’emergenza sanitaria, e considerando che la data ultima per l’approvazione dei relativi correttivi è fissata al 30 aprile 2021, è probabile un ampliamento dei codici Ateco esclusi dagli Isa con successivi decreti ministeriali.
Infine si ricorda che secondo quanto previsto dal decreto del 2 febbraio scorso, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017. Ciò è necessario per dare continuità alla banca dati Isa, in quanto tali dati sono utilizzati per consentire la revisione di questi ultimi alla scadenza dei due anni, e per predisporre i dati relativi agli otto periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione, da mettere a disposizione dei contribuenti per la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
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