Legge 104, tutela lavoratori disabili: assenza da lavoro equivale a ricovero ospedaliero

Paolo Ballanti 10/02/21
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L’articolo 1 comma 481 della Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) prevede dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 una tutela particolare a beneficio di lavoratori disabili con handicap grave ex Legge 104/1992 e lavoratori fragili.

Per i soggetti citati, l’assenza dal lavoro viene equiparata al ricovero ospedaliero con conseguente diritto alla copertura economica INPS prevista per gli eventi di malattia, a beneficio dei lavoratori che in base all’inquadramento ed al settore di appartenenza dell’azienda rientrano nella platea dei destinatari.

Ricordiamo che la tutela riservata ai lavoratori fragili era stata da ultimo prorogata al 15 ottobre 2020 ad opera del Decreto “Agosto” (D.l. numero 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge numero 126 del 13 ottobre 2020).

Per chiarire gli aspetti operativi delle novità introdotte dalla Legge di bilancio è intervenuta l’INPS con il messaggio numero 171 del 15 gennaio scorso.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Tutela lavoratori fragili e disabili: a chi si rivolge

 Come anticipato, la tutela prevista in Manovra opera con riferimento a:

  • Disabili con handicap in condizione di gravità riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992;
  • Lavoratori fragili, come tali si intendono coloro che sono in una condizione di rischio da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento delle connesse terapie salvavita (la situazione di fragilità dev’essere attestata dagli organi medico-legali delle ASL territorialmente competenti).

Ricordiamo che la Legge numero 104/1992 (articolo 3 comma 1) definisce “portatore di handicap” colui che, riporta il testo normativo, presenta una “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

In particolare, la connotazione di “gravità” è riservata a chi (articolo 3 comma 3) ha una minorazione singola o plurima, con conseguente riduzione dell’autonomia personale correlata all’età, tale da, afferma la legge, rendere necessario “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

La condizione di portatore di handicap grave dev’essere riconosciuta dall’apposita commissione medico-legale istituita presso la ASL, previa richiesta dell’interessato.

>>> Speciale Legge 104

Tutela lavoratori fragili e disabili: lavoratori dipendenti

I destinatari della tutela in parola sono i soli lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Tutela lavoratori fragili e disabili: certificazione di malattia

L’equiparazione dei periodi di assenza al ricovero ospedaliero è subordinata alla produzione di idoneo certificato medico, da inviare in via telematica all’INPS ad opera del soggetto che lo rilascia, attestante la condizione di fragilità, oltre a:

  • Estremi del provvedimento che attesta la condizione di disabilità grave;
  • In alternativa, condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di terapie salvavita.

Tutela lavoratori fragili e disabili: indennità INPS

Come anticipato, equiparare i periodi di assenza dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero ha importanti conseguenze in termini di tutela economica INPS. Per talune categorie di soggetti, gli eventi di malattia sono a carico dell’Istituto di previdenza con eventuale integrazione del datore di lavoro, se prevista dal Contratto collettivo applicato.

In particolare l’indennità INPS è riservata a:

  • Aziende inquadrate nel settore “Industria”, limitatamente a operai (e categorie assimilate), lavoratori a domicilio;
  • Aziende del settore “Commercio”, per operai (e categorie assimilate), impiegati (compresi i quadri), lavoratori a domicilio;
  • Aziende del “Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati” per i lavoratori salariati;
  • Aziende del settore “Agricoltura” per OTI, OTD, salariati fissi, braccianti fissi, compartecipanti e piccoli coloni.

La tutela economica INPS opera a partire dal 4º di malattia, con esclusione dei primi tre, cosiddetto periodo di “carenza”. Tuttavia, i contratti collettivi prevedono una copertura economica della carenza ad opera del datore di lavoro.

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Tutela lavoratori fragili e disabili: calcolo dell’indennità

L’indennità economica INPS si calcola prendendo a riferimento:

  • La retribuzione lorda relativa al mese (o alle 4 settimane) precedenti l’inizio della malattia;
  • L’ammontare mensile (cosiddetto ”rateo”) di tredicesima ed eventuale quattordicesima (si calcola dividendo la retribuzione contrattuale lorda per dodici)

Nel caso degli impiegati, la somma dei due importi (retribuzione lorda e rateo) si divide per 30 ottenendo così la “Retribuzione media giornaliera” (RMG).

Per gli operai al contrario si divide:

  • La retribuzione lorda del mese precedente per 26;
  • Il rateo mensile per 25.

La somma dei due importi rappresenta la RMG.

Tutela lavoratori fragili e disabili: Retribuzione media giornaliera in percentuale

La Retribuzione media giornaliera dev’essere assunta in percentuale, a seconda del tipo e della durata dell’assenza:

  • Per gli eventi ordinaria di malattia la percentuale è pari al 50% della RMG per le giornate indennizzabili dal 4º al 20º giorno di assenza, valore elevato al 66,66% dal 21º al 180º giorno;
  • In caso di ricovero ospedaliero, la percentuale è pari al 20% dal 4º al 20º giorno, al 26,66% a decorrere dal 21º giorno.

Tutela lavoratori fragili e disabili: giornate indennizzabili

Una volta applicata la percentuale alla RMG, il risultato dev’essere moltiplicato per il numero di giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza:

  • Per gli operai i giorni feriali compresi nel periodo di malattia, con esclusione di domeniche e festività;
  • Per gli impiegati i giorni compresi nel periodo di malattia, escluse le festività cadenti di domenica.

Tutela lavoratori fragili e disabili: lavoro agile

Sempre la Legge di bilancio ha prorogato dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio prossimo la previsione di cui al Decreto “Cura Italia” (Decreto legge n. 18/2020), in precedenza valida dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con cui si stabilisce per i lavoratori fragili lo svolgimento di norma dell’attività lavorativa nella forma del lavoro agile, eventualmente attribuendo mansioni diverse (purché comprese nella stessa categoria o area di inquadramento) ovvero grazie allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche a distanza.

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Paolo Ballanti

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